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Disposizioni del REACH per cui non vi è applicabilità ai rifiuti
Il presente documento è relativo al regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 20061 (di seguito REACH) e tratta in modo specifico l’applicazione del relativo articolo 2, paragrafo 7, lettera d).
Esso descrive le condizioni in cui le persone giuridiche che recuperano sostanze dai rifiuti possono beneficiare dell’esenzione definita nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del REACH e fornisce una spiegazione più approfondita sull’obbligo di condividere informazioni nella catena di approvvigionamento come proposto nel titolo IV del REACH, che non è contenuto nell’esenzione.
L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento REACH stabilisce che “i rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli a norma dell’articolo 3 del presente regolamento.” Di conseguenza, le disposizioni del REACH per sostanze, miscele e articoli non sono applicabili ai rifiuti.
Questo non significa tuttavia che le sostanze contenute nei rifiuti siano totalmente esentate dal REACH.
Produttori o importatori di una sostanza in quanto tale o contenuta in miscele o inarticoli (in seguito denominata “sostanza”) soggetta alla registrazione ai sensi del REACH sono obbligati a tener conto, ove pertinente, della fase rifiuto del ciclo di vita della sostanza, secondo l’allegato I, sezione 5.2.2 del REACH, quando effettuano le appropriate valutazioni ai sensi del titolo II del REACH.
In particolare, secondo l’articolo 3, paragrafo 37, del REACH, gli scenari di esposizione sono definiti come “l’insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante le fasi pertinenti del suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l’importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l’esposizione delle persone e dell’ambiente. […]”.
I rifiuti, nei quali può essere contenuta una sostanza, comprendono rifiuti derivanti dalla fabbricazione della sostanza, rifiuti che si producono come conseguenza dell’uso della sostanza e rifiuti formati alla fine della durata d’uso di articoli nei quali è contenuta la sostanza.
La qualifica di rifiuto nel contesto degli scenari di esposizione e l’interazione tra il REACH e la normativa in materia di rifiuti per questo aspetto sono descritti nella sezione R 13.2.6 e R 18.2 della Guida alle disposizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica.
Scenari di esposizione per la fase rifiuto del ciclo di vita di una sostanza non sono, di conseguenza, discussi ulteriormente nella presente guida.
ECHA 2010
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