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Linee guida per una corretta etichettatura dei presidi medico chirurgici

ID 23202 | | Visite: 498 | Documenti Chemicals Min. SalutePermalink: https://www.certifico.com/id/23202

Linee guida per una corretta etichettatura dei presidi medico chirurgici 

Linee guida per una corretta etichettatura dei presidi medico chirurgici / Min. della Salute Dicembre 2024

ID 23202 | 26.12.2024 / In allegato

Con decreto del Direttore Generale del 17 dicembre 2024 sono state approvate le linee guida per una corretta etichettatura dei presidi medico chirurgici.

Tali linee guida perseguono l’obiettivo di una corretta etichettatura dei presidi medico chirurgici, sia al fine di tutelare la salute del consumatore e dell’utilizzatore professionale mediante un acquisto ed un impiego responsabile e consapevole, sia per agevolare i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio ex art. 2 del d.P.R. 392/98 a non incorrere in violazioni delle condizioni di autorizzazione, penalmente sanzionabili ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d. lgs. 179/2021.

Le indicazioni tengono conto sia delle problematiche applicative maggiormente riscontrate nei rapporti con gli stakeholders, sia degli aggiornamenti normativi derivanti anche dalla normativa europea.

I principi di etichettatura esposti accompagnano i presidi medico chirurgici per tutto il ciclo di vita dell'autorizzazione all'immissione in commercio, dalla presentazione della domanda sino alla cessazione dell'autorizzazione; tra le tematiche trattate si fa riferimento anche all'etichettatura digitale, al fine di coniugare l'importante finalità di diminuzione degli imballaggi con la necessità di garantire un adeguato livello di informazione a tutti i consumatori.

A tali fini, ai presidi medico chirurgici disciplinati dal d.P.R. 392/98 si applicano i seguenti principi di buona etichettatura:

- È concesso alle Ditte di presentare al Ministero della Salute ai fini dell’autorizzazione ex art. 2 del d.P.R. 392/98, il solo testo dell’etichetta non nella definitiva veste tipografica, purché esso corrisponda esattamente nel contenuto senza nessuna variazione, a quello che verrà immesso sul mercato;

- È concessa la presenza di un link o di un QR code che rimandino direttamente alla pagina del sito aziendale del titolare dell’autorizzazione e/o del distributore il cui inserimento in etichetta sia autorizzato e/o del prodotto, purché siano sempre ben identificabili all’interno dei relativi siti web i riferimenti del titolare. Qualora il link rimandi a contenuti di carattere pubblicitario soggetti ad autorizzazione, è prevista la presentazione di un’autodichiarazione al Ministero della Salute che attesti che le pubblicità raggiungibili tramite suddetto link siano esclusivamente quelle autorizzate;

- È concessa la presenza di un link o di un QR code che rimandino alla visualizzazione in formato digitale dell’integrale contenuto approvato dell’etichetta, non accompagnato da dati, indicazioni grafiche o informazioni ulteriori. L’accesso a tale contenuto digitale deve essere agevole e sempre disponibile fino alla data di scadenza dell’ultimo lotto rilasciato con la relativa etichettatura. In presenza di tali informazioni in formato digitale, sul testo dell’etichetta materialmente apposta sul presidio medico chirurgico devono comunque essere apposte, conformemente al contenuto dell’etichetta autorizzato dal Ministero della Salute, le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafi 5 e 6 del Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, unitamente all’indicazione dell’officina di produzione e alla data di scadenza, salvo che i medesimi paragrafi 5 e 6 del citato articolo 9 del Regolamento (UE) 2023/988 non trovino applicazione nel caso specifico. Resta comunque ferma l’applicazione di tutte le norme trasversali applicabili agli specifici prodotti;

- L’esatta denominazione del presidio medico chirurgico deve essere individuabile attraverso una colorazione ed un carattere che siano unici e distinguibili, i caratteri del nome devono essere più grandi degli altri. Nell'eventualità che il marchio sia presente nella denominazione del prodotto, l'unicità di colorazione e carattere della stessa è parzialmente derogabile al fine di poter mantenere la colorazione e il carattere peculiari del marchio;

- È concesso l’inserimento di marchi e/o loghi aggiuntivi all’interno dell’etichetta, purché questi non siano di dimensioni maggiori rispetto al nome che identifica il prodotto stesso, previa autorizzazione rilasciata da codesto Ministero;

- I nomi dei presidi medico chirurgici devono essere ben distinti e distinguibili gli uni dagli altri, anche se appartenenti alla medesima Ditta (almeno tre caratteri di differenza);

- Non è consentito riportare nel nome, o in eventuali ulteriori marchi, loghi, parole o simboli che facciano sottintendere che il prodotto sia ecologico, biologico, naturale, come ad esempio: bio-, green-, natural-; eco-. Per l’individuazione dei nominativi non consentiti, il riferimento è dato dall’articolo 69 paragrafo 2 primo periodo e dall’articolo 72 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 528/2012, secondo le interpretazioni dettate a livello europeo e nei documenti condivisi dei gruppi di lavoro delle Autorità competenti in materia di biocidi;

- Non sono consentite diciture che inducano a pensare che il prodotto sia superiore agli altri;

- I presidi medico chirurgici non possono vantare attività di prevenzione delle malattie, pertanto non sono concesse frasi del tipo “evita la diffusione delle malattie” che rimandino all’azione propria di un medicinale;

- Non è consentito riportare la dicitura “dermatologicamente testato”;

- Le etichette non devono essere ingannevoli riguardo i rischi che il prodotto comporta per la salute umana, animale e ambientale. Pertanto, in nessun caso è consentito riportare diciture quali “a basso rischio”, “non tossico”, “rispettoso dell’ambiente”, “rispettoso degli animali”;

- Accanto ad ogni sostanza attiva presente nel prodotto dovrà essere indicato il rispettivo CAS;

- Ogni variazione dei contenuti dell’etichetta dovrà essere oggetto di specifica domanda e dovrà essere autorizzata dal Ministero della Salute, salvo il caso di modifiche imposte da successive normative vincolanti in merito alle quali la ditta titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve provvedere autonomamente, ai sensi dell’articolo 4 comma 4 del d.P.R. 392/98, senza che la variazione dell’etichetta comporti una nuova autorizzazione delle etichette, bensì una mera notifica al Ministero medesimo;

- È concessa la presenza del numero verde.

Con riferimento a quanto sopra indicato, si precisa che per etichetta si intendono tutte le informazioni che vengono riportate sul confezionamento primario e secondario di un prodotto, e che pertanto nella loro interezza devono essere perfettamente conformi a quanto riportato nell’allegato dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

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Fonte: Ministero della Salute

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Allegato riservato Decreto Direttoriale del 17 dicembre 2024.pdf
 
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Tags: Chemicals Regolamento BPR Abbonati Chemicals Pulizie / Disinfezione

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