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Diagrammi guida applicazione "pacchetto igiene" HACCP

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Diagramma applicazione pacchetto igiene HACCP

Diagrammi guida all'applicazione del "pacchetto igiene" HACCP

Attenzione - Allegato in revisione

Il documento allegato, in forma di diagramma, ha lo scopo di facilitare la comprensione del "Pacchetto igiene" in particolare del campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 e del Regolamento (CE) n. 853/2004 e di chiarirne i requisiti.

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Il Diagramma guida all'applicazione dei requisiti del "pacchetto igiene" HACCP tiene conto di:

- Produzione primaria e requisiti regolamenti pacchetto igiene
- Allevamento di animali per la produzione di latte
- Allevamento di pollame per la produzione di uova
- Allevamento e raccolta di MEL
- Pesca ed allevamento ittico
________

Il “pacchetto igiene” è definito dai Regolamenti:

Regolamento (UE) n. 178/2002
Regolamento (CE) n. 852/2004
Regolamento (CE) n. 853/2004  
Regolamento (CE) n. 854/2004 
Regolamento (CE) n. 882/2004

Il Regolamento (UE) 178/2002 sulla rintracciabilità fornisce la possibilità di ricostruire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime, attraverso le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. 

 Regolamento (UE) n. 178/2002

Definizioni 

Le attività che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti del pacchetto igiene sono riferibili a: 

produzione primaria (Regolamento (CE) n. 852/2004);

produzione post-primaria che comprende

- - attività di vendita diretta al consumatore finale (Regolamento (CE) n. 852/2004
- - attività di produzione e commercio di alimenti ai quali si applicano i requisiti del Regolamento Europeo 853/2004, riferibile ad operazioni effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti e tale fornitura non costituisce un’attività marginale, localizzata e ristretta. (es. impianti riconosciuti ai sensi delle precedente normativa).


 Regolamento (CE) n. 852/2004

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 disciplina la produzione primaria e le operazioni associate stabilendone i requisiti generali e specifici. 

Le definizioni relative alla produzione primaria sono le seguenti:

- prodotti primari: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca.

- impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti; 

- operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo;

- Produzione primaria: tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici (Regolamento (CE) n. 178/2002, Art 5 punto 17). 

- Operazioni associate alla Produzione primaria di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004:

ALLEGATO I PRODUZIONE PRIMARIA

PARTE A: REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE PER LA PRODUZIONE PRIMARIA E LE OPERAZIONI ASSOCIATE
I. Ambito d'applicazione
1. Il presente allegato si applica alla produzione primaria e alle seguenti operazioni associate:
a) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;
b) il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento;
e
c) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento.

Nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 sono compresi sia i prodotti di origine vegetale che animale. 

- Prodotti vegetali: produzione, coltivazione di prodotti vegetali come semi frutta, vegetali ed erbe comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio, e manipolazione che tuttavia non alteri sostanzialmente la loro natura dal punto di raccolta all’azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni.

- Prodotti di origine animale: comprende l’allevamento degli animali, la produzione di latte, la produzione di uova, gli allevamenti ittici, la caccia, la pesca e la produzione e raccolta di molluschi bivalvi ed altri prodotti ittici.

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