Slide background
Slide background




Batterie: restrizioni relative alle sostanze | Reg. (UE) 2023/1542

ID 20221 | | Visite: 3857 | Documenti Riservati ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/20221

Batterie   restrizioni relative alle sostanze Rev  0 0 2023

Batterie: restrizioni relative alle sostanze | Reg. (UE) 2023/1542

ID 20221 | 22.08.2023 / In allegato Documento completo

Pubblicato nella GU L 191/1 del 28 luglio 2023 il Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

Regolamento (UE) 2023/1542

Entrata in vigore: 17.08.2023

Applicazione a decorrere dal 18 febbraio 2024, fatto salvo quanto disposto nel secondo comma e nelle altre disposizioni del regolamento.

Le seguenti disposizioni si applicano come segue:

- l’articolo 11 si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027;
- l’articolo 17 e il capo VI si applicano a decorrere dal 18 agosto 2024, ad eccezione dell’articolo 17, paragrafo 2, che si applica a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 30, paragrafo 2;
- Il capo VIII si applica a decorrere dal 18 agosto 2025.

La direttiva 2006/66/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 18 agosto 2025.

Tuttavia, le seguenti disposizioni continuano ad applicarsi come indicato di seguito:

- l’articolo 11 fino al 18 febbraio 2027;
- l’articolo 12, paragrafi 4 e 5, fino al 31 dicembre 2025, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative alla trasmissione dei dati alla Commissione, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2027;
- l’articolo 21, paragrafo 2, fino al 18 agosto 2026.

L’uso di sostanze pericolose nelle batterie deve essere soggetto a restrizioni in primo luogo alla fonte al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente e gestire la presenza di tali sostanze nei rifiuti. Il presente regolamento integra il regolamento (CE) n. 1907/2006 e il regolamento (CE) n. 1272/2008 e consente l’adozione di misure di gestione dei rischi connesse alle sostanze che comprendano la fase dei rifiuti.

Oltre alle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, sono stabilite restrizioni per la presenza di mercurio, cadmio e piombo in alcune categorie di batterie.

Ai fini di ulteriori restrizioni relative alle sostanze presenti nelle batterie o utilizzate nella loro fabbricazione, sarà opportuno effettuare una mappatura delle sostanze che destano preoccupazione, definite nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili come sostanze che hanno un effetto cronico sulla salute umana o sull’ambiente, quali le sostanze che figurano nell’elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 e nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma anche quelle che ostacolano il riciclaggio di materie prime secondarie sicure e di alta qualità, nel contesto della valutazione delle sostanze prevista nel piano d’azione comune per la valutazione pubblicato nel sito web dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Restrizioni relative alle sostanze

Articolo 6 Regolamento (UE) 2023/1542

In aggiunta alle restrizioni di cui all’allegato XVII “Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi” del regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH e all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (*) della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso, le batterie non contengono sostanze per le quali l’allegato I del regolamento prevede una restrizione a meno che le condizioni di tale restrizione siano soddisfatte.

(*) Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) "Prevenzione" direttiva 2000/53/CE

2. a) Gli Stati membri provvedono affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente solo nei casi di cui all'allegato II alle condizioni ivi specificate.

__________

Allegato I Regolamento (UE) 2023/1542 Restrizioni sulle sostanze

Batterie   restrizioni relative alle sostanze   Allegato I

In caso di rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente derivante dall’uso di una sostanza nella fabbricazione delle batterie o dalla presenza di una sostanza nelle batterie al momento della loro immissione sul mercato o insorgente nelle successive fasi del loro ciclo di vita, ivi compreso in fase di cambio di destinazione o in fase di trattamento dei rifiuti di batterie, che non è adeguatamente controllato e deve essere affrontato a livello di Unione, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 89 per modificare le restrizioni di cui all’allegato I, a norma della procedura di cui agli articoli 86, 87 e 88.

Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, elabora una relazione sulle sostanze che destano preoccupazione, vale a dire le sostanze che hanno effetti nocivi sulla salute umana o sull’ambiente o che ostacolano il riciclaggio di materie prime secondarie sicure e di alta qualità, presenti nelle batterie o utilizzate nella loro fabbricazione.

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Batterie restrizioni relative alle sostanze Reg. (UE) 2023 1542 Rev. 0.0 2023.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2023
392 kB 96

Tags: Chemicals Abbonati Chemicals Pile e accumulatori

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Dic 09, 2024 57

Regolamento delegato (UE) 2024/3095

Regolamento delegato (UE) 2024/3095 ID 23077 | 09.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3095 della Commissione, del 29 luglio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1698 per quanto riguarda la certificazione di determinati operatori e gruppi di operatori di paesi terzi e i controlli… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Nov 25, 2024 218

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.11.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.11.2024 ID 23004 | Last update: 15.11.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Nov 18, 2024 309

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024 ID 22953 | 18.11.2024 Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Nov 13, 2024 190

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.11.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.11.2024 ID 21612 | Last update: 13.11.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Logo di produzione biologica UE
Nov 11, 2024 229

Regolamento delegato (UE) 2024/2867

Regolamento delegato (UE) 2024/2867 / Logo di produzione biologica UE ID 22907 | 11.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2867 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presentazione del logo di… Leggi tutto
Nov 07, 2024 254

Direttiva 1999/2/CE

Direttiva 1999/2/CE ID 22885 | 07.11.2024 Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti GU L 66/16 del 13.3.1999… Leggi tutto
Ott 28, 2024 173

Decreto 4 agosto 2011 n. 158

Decreto 4 agosto 2011 n. 158 / Recepimenti Direttiva ID 22820 | 28.10.2024 Decreto 4 agosto 2011 n. 158 Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 87409

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto