Obbligo di UFI miscele (pericolose) per uso industriale dal 1° gennaio 2024 / Note
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Obbligo di UFI miscele (pericolose) per uso industriale dal 1° gennaio 2024 / Note
ID 18883 | 02.02.2023 / Note complete in allegato
Le informazioni concernenti la composizione delle miscele pericolose sono poste, per il tramite dell’ISS, a disposizione dei centri antiveleni (CAV) chiamati a rispondere alla necessità medica di adottare misure di prevenzione e cura, in particolare in caso di emergenza.
Il Regolamento (UE) 1272/2008 CLP (allegato VIII) stabilisce le tempistiche per comunicare le necessarie informazioni prevedendo un periodo transitorio che si concluderà il 1° gennaio 2025. L’obbligo di comunicazione delle informazioni attraverso il portale di ECHA, se non già fornite con il precedente sistema nazionale, per le miscele per uso per i consumatori e per le miscele per uso professionale è iniziato dal 1° gennaio 2021 mentre, per le miscele per uso industriale, decorre dal 1° gennaio 2024.
Dal 1° gennaio 2025 le informazioni conformi alle disposizioni del CLP saranno quelle inviate al portale ECHA e gli archivi nazionali assumeranno solo un valore storico.
Se una persona è accidentalmente esposta a una miscela contenente sostanze nocive, nella maggior parte dei casi, il primo punto di contatto è un servizio sanitario di emergenza (si può contattare direttamente un centro antiveleni oppure attraverso il pronto soccorso è successivamente contattato un centro antiveleni).
Fornendo il codice UFI (unique formula identifier), indicato nell’etichetta della miscela o riportato nella SDS, si faciliterà l’intervento del centro antiveleni che sarà in grado di risalire alla composizione della miscela e utilizzarla per calibrare il proprio intervento.
Il codice UFI è un identificatore unico di formula a 16 caratteri, che mette in relazione informazioni sul prodotto, i suoi impieghi, i suoi ingredienti e la sua tossicità.
Il codice UFI si trova sui prodotti classificati in ragione dei pericoli fisici o per la salute ai sensi del regolamento dell’UE relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio.
I prodotti classificati sono quelli che recano un pittogramma e che, se utilizzati in maniera non corretta, possono arrecare danni alla salute.
Tra i tipi di prodotti che possono essere contrassegnati da un codice UFI vi sono:
- prodotti per l’aria, dai deodoranti per ambienti alle candele profumate;
- forniture per arti creative e artigianato, quali pitture a dito o per hobby;
- prodotti per la pulizia e la manutenzione, sia per locali interni, come la cucina o il bagno, sia per spazi esterni, come terrazze o sentieri in pietra;
- prodotti per la pulizia specifici, tra cui quelli per automobili o calzature;
- detersivi per bucato, lavatrice o lavastoviglie e ammorbidenti per tessuti;
- miscele per sigarette elettroniche;
- prodotti chimici per il giardino, quali fertilizzanti vegetali e pesticidi;
- prodotti per l’edilizia domestica, come il calcestruzzo e la malta;
- vernici e rivestimenti;
- combustibili, quali liquidi accendigrill e combustibili per lampade;
- inchiostri e toner per stampanti.
L’eventuale assenza del codice UFI può essere dovuta al fatto che le società hanno tempo fino all’inizio del 2025 per aggiungerlo alle etichette se i loro prodotti sono stati immessi sul mercato prima del 2021.
Inoltre, il codice UFI non è presente sulle etichette, per esempio, dei cosmetici, come le tinture per capelli, gli shampoo o gli spray per capelli, e dei prodotti farmaceutici, che sono disciplinati da norme diverse.
Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono tali prodotti sul mercato dovranno fornire informazioni specifiche sui prodotti, compreso l’UFI, a uso dei centri antiveleni.
Oltre all’UFI, è necessario fornire a uso dei centri antiveleni anche altre informazioni sulla miscela e sui prodotti associati, quali composizione, nome commerciale, colore, imballaggio, categoria dei prodotti e informazioni tossicologiche. L’UFI mira a stabilire un collegamento univoco tra le informazioni fornite con il prodotto immesso sul mercato.
La condizione per l’assegnazione di un UFI è che tutti i prodotti etichettati e notificati con lo stesso UFI abbiano la stessa composizione di miscela.
In tutte le situazioni, i tempi per includere l’UFI nell’etichetta del prodotto dovrebbero coincidere con la presentazione di informazioni armonizzate. Se l’UFI non è stato validamente notificato allo Stato membro interessato, si raccomanda di non apporlo sull’etichetta del prodotto. In tali casi, un «UFI vuoto» non sarà di alcuna utilità per i centri antiveleni in caso di emergenza.
Scadenze
L’azienda sarà tenuta a notificare l’UFI e altre informazioni sui prodotti nel nuovo formato armonizzato dal 1° gennaio 2024 per le miscele destinate ad uso industriale.
Allegato VIII Informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione
«miscela per uso industriale»: una miscela destinata ad essere utilizzata soltanto nei siti industriali;
Per le miscele non ancora presenti sul mercato, si applicherà l’obbligo di presentare informazioni armonizzate e di apporre l’UFI sull’etichetta dal:
- 1° gennaio 2021 (uso professionale o al consumo)
- 1° gennaio 2024 (uso industriale)
Si noti che se la miscela per uso industriale viene riformulata più a valle nella catena di approvvigionamento e finisce in un prodotto per uso al consumo, occorre rispettare la prima data di conformità per l’uso al consumo/professionale.
Chi dispone di miscele già notificate a livello nazionale secondo le norme vigenti nello Stato membro in questione, può beneficiare di un periodo transitorio che giunge al termine il 1° gennaio 2025. Tuttavia, per le miscele modificate, è necessario rispettare gli obblighi di informazione armonizzata, prima di immetterle sul mercato. In definitiva, dopo la fine del periodo transitorio, tutte le miscele classificate per gli effetti fisici o sulla salute dovranno recare l’UFI sull’etichetta.
Allegato VIII Informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione
PARTE A PRESCRIZIONI GENERALI
1. APPLICAZIONE
1.1. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele per l’uso da parte del consumatore ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4, devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1° gennaio 2021.
1.2. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele per uso professionale ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4, devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1° gennaio 2021.
1.3. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che, ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4, immettono sul mercato miscele per uso industriale o miscele il cui uso finale non è soggetto a notifica devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.4. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che hanno trasmesso informazioni relative alle miscele pericolose a un organismo designato a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, prima delle date di applicazione di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e che non sono conformi al presente allegato non sono tenuti a conformarsi al presente allegato per tali miscele fino al 1° gennaio 2025.
1.5. In deroga al punto 1.4, se una delle modifiche descritte nel presente allegato, parte B, punto 4.1, ha luogo prima del 1° gennaio 2025, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato prima dell’immissione di tale miscela modificata sul mercato.
Soggetti obbligo di notifica e codice UFI
Immagine 1 - Soggetti obbligo di notifica e codice UFI
Secondo le definizioni di cui all’articolo 45 del Regolamento (UE) 1272/2008, i soggetti obbligati sono gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele pericolose.
Con l’armonizzazione delle prescrizioni in materia di informazione, le prescrizioni nazionali esistenti all’interno dell’UE sono state sostituite da una serie di prescrizioni in materia di informazione e da un formato di trasmissione dei dati, il formato Poison Centres Notification (PCN, formato di notifica ai centri antiveleni).
L’obbligo si applica alle miscele immesse sul mercato che sono classificate come pericolose in ragione dei loro rischi fisici o per la salute umana, compresi i biocidi e i prodotti fitosanitari, mentre non si applica alle miscele considerate pericolose solo per l’ambiente.
Sarà necessario fornire la composizione chimica completa della miscela. Ciò significa che occorre indicare le concentrazioni esatte o gli intervalli di concentrazione dei componenti pericolosi e di quelli non pericolosi, ossia maggiori informazioni rispetto a quelle di norma presenti in una scheda di dati di sicurezza.
È richiesta la classificazione e l’etichettatura della miscela/del prodotto finale e, oltre a questo, sarà necessario fornire le informazioni sulla classificazione dei componenti della sostanza e della miscela in miscela (MiM) (comprese le sostanze contenute nelle MiM).
Sarà necessario fornire le informazioni tossicologiche sulla miscela, che dovranno essere fornite come testo libero e in genere sono disponibili nella sezione 11 di una scheda di dati di sicurezza.
Occorre inoltre assegnare una categoria al prodotto in base alla sua principale destinazione (per esempio detergente per stoviglie, adesivo, pittura decorativa) conformemente al sistema europeo di categorizzazione dei prodotti (EuPCS).
Tutte le trasmissioni devono inoltre includere informazioni che identifichino l’incaricato della trasmissione, il prodotto (ad esempio il nome commerciale, l’imballaggio, il colore) ed indicare se la miscela sia destinata a usi domestici, professionali o industriali.
Articolo 45 Designazione degli organismi cui devono essere comunicate le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria
1. Gli Stati membri designano uno o più organismi a cui gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato comunicano le informazioni utili, in particolare, per adottare misure di prevenzione e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria. Tali informazioni includono la composizione chimica delle miscele immesse sul mercato e classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici, compresa l'identità chimica delle sostanze presenti in miscele per le quali l'agenzia, conformemente all'articolo 24, ha accolto la richiesta di usare una denominazione chimica alternativa.
2. Gli organismi designati forniscono tutte le garanzie richieste a tutela della riservatezza delle informazioni ricevute. Tali informazioni possono essere utilizzate soltanto:
a) per rispondere alla necessità medica di adottare misure di prevenzione e cura, in particolare in caso di emergenza;
e,
b) su richiesta dello Stato membro, per avviare un'analisi statistica che esamini l'eventuale necessità di migliorare le misure di gestione dei rischi.
Le informazioni non sono utilizzate per altri scopi.
3. Per poter adempiere ai compiti loro affidati, gli organismi designati dispongono di tutte le informazioni che gli importatori e gli utilizzatori a valle responsabili della commercializzazione hanno l'obbligo di fornire.
...
Articolo 29 co. 3 Esenzione dai requisiti di etichettatura e imballaggio
[...]
3. Quando è fornita al pubblico senza imballaggio, una sostanza o miscela pericolosa di cui all'allegato II, parte 5, è accompagnata da una copia degli elementi dell'etichetta in conformità dell'articolo 17.
Novità introdotta dal Regolamento (UE) 2020/878:
- inserimento dell'identificatore unico di formula (UFI).
Allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006
1.1. Identificatore del prodotto
[...]
Altri mezzi d’identificazione
È possibile fornire altri nomi o sinonimi con i quali la sostanza o la miscela è etichettata o comunemente nota.
Se una miscela ha un identificatore unico di formula (UFI) in conformità all’allegato VIII, parte A, sezione 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e se tale UFI è riportato nella scheda di dati di sicurezza, l’UFI deve essere fornito in questa sottosezione.
Utilizzo del codice UFI nella catena di approvvigionamento per una miscela in un’altra miscela
Una miscela immessa sul mercato spesso consiste di una miscela in un’altra: in altre parole, è ottenuta mescolando due o più miscele insieme secondo le specifiche del responsabile della formulazione. Poiché non è possibile decodificare dall’UFI informazioni riservate sulla composizione di una miscela, l’UFI può essere utilizzato in modo sicuro nella catena di approvvigionamento.
È possibile ricevere un UFI dal fornitore a monte o trasmettere un UFI al responsabile della formulazione a valle anziché rivelare la composizione completa.
Tuttavia, prima di essere trasmesso nella catena di approvvigionamento, l’UFI deve essere già noto ai centri antiveleni.
Quando occorre un nuovo codice UFI
A condizione che la composizione della miscela rimanga la stessa, il codice UFI può rimanere lo stesso, anche se si verificano altre modifiche al prodotto (ad esempio un nuovo imballaggio o un nuovo nome commerciale).
Uno nuovo UFI deve essere generato e stampato o apposto sull’etichetta solo quando si verifica un cambiamento nella composizione della miscela, per esempio se un componente viene aggiunto, eliminato o sostituito, o se le concentrazioni dei componenti cambiano oltre l’intervallo di variazione consentito. In tale caso, è necessario monitorare le modifiche alla composizione della miscela e generare un nuovo UFI, informare i centri antiveleni e rietichettare i prodotti in base alle necessità.
A condizione che la composizione della miscela nel prodotto sia la stessa, è possibile utilizzare lo stesso UFI sull’etichetta dei prodotti in tutti i paesi del SEE; è possibile utilizzare lo stesso UFI anche sull’etichetta dei prodotti all’interno dello stesso paese, anche se sono commercializzati con nomi commerciali diversi. Per la gestione dei dati o per motivi commerciali, è possibile scegliere di assegnare più di un UFI alla stessa miscela.
In questo caso, ogni prodotto avrebbe un proprio UFI, pur contenendo la stessa miscela.
Qualunque sia l’approccio scelto, è essenziale comunicare gli UFI corretti ai centri antiveleni di ciascuna area di mercato pertinente, in modo che gli operatori sanitari di emergenza possano identificare il prodotto in maniera inequivocabile.
Potrebbe essere utile assegnare un UFI a una miscela non classificata come pericolosa che presenta rischi per la salute o un pericolo per l’incolumità della persona o a miscele classificate come pericolose solo per l’ambiente.
L’inclusione volontaria dell’UFI nell’etichetta dei prodotti finali contenenti tali miscele sarebbe utile ai centri antiveleni, in quanto la conoscenza di qualsiasi prodotto, classificato o meno, comunicato in una chiamata a un tale centro consente agli operatori sanitari di fornire consigli con una migliore cognizione di causa.
L’UFI può anche essere utilizzato per proteggere le informazioni aziendali riservate nell’ambito delle comunicazioni su miscele non classificate nella catena di approvvigionamento. L’inclusione nell’etichetta è facoltativa in tali casi, tuttavia l’UFI deve essere trasmesso ai centri antiveleni per consentire loro di effettuare il collegamento tra la miscela in un’altra miscela e le relative informazioni.
[...] Segue in allegato
Fonte: ECHA
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CLP: l'Identificatore Unico di Formula UFI in etichetta
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Regolamento (UE) 2017/542
Regolamento CLP Testo Consolidato
Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
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Obbligo di UFI miscele per uso industriale dal 1° gennaio 2024 - Note Rev. 0.0 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2023 |
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