Relazione applicazione REACH: Conclusioni e azioni
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Seconda relazione applicazione REACH: Conclusioni e azioni
Commissione Europea, 05 Marzo 2018
Il presente documento costituisce la seconda relazione della Commissione sul funzionamento di REACH. La valutazione è stata effettuata nel contesto del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT), conformemente agli orientamenti della Commissione su come legiferare meglio, ed è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione.
Il regolamento dell’UE concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche è entrato in vigore nel 2007.
REACH impone alle imprese di raccogliere informazioni sulla sicurezza delle sostanze chimiche e di utilizzarle per elaborare e applicare opportune misure di gestione dei rischi; di comunicare tali misure agli utenti delle sostanze chimiche e, infine, di documentare l’intero processo in fascicoli di registrazione trasmessi all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). L’ECHA o gli Stati membri valutano se le informazioni sulla sicurezza sono sufficienti e, in caso contrario, richiedono informazioni supplementari.
Il regolamento REACH, inoltre, stabilisce due diversi approcci di gestione dei rischi da parte dell’UE:
a) le restrizioni, che consentono all’UE di imporre delle condizioni sulla fabbricazione, sull’immissione sul mercato o sull’utilizzo di sostanze;
b) l’autorizzazione, che mira a garantire che le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) siano utilizzate in sicurezza e, al contempo, a promuoverne la sostituzione mediante valide alternative.
Un fattore strategico che, inizialmente, ha dato un impulso decisivo all’elaborazione del regolamento REACH è stato il lento progresso riscontrato nella compilazione delle valutazioni dei rischi dell’UE e nell’applicazione di strategie di riduzione dei rischi per le sostanze chimiche esistenti. A ciò si è aggiunto il fatto che solo il 20% di tali sostanze disponessero di un insieme di dati – accessibili al grande pubblico – che consentivano un minimo screening per la valutazione dei rischi. Coerentemente con il principio “chi inquina paga” , REACH ha spostato l’onere della prova verso le imprese, gravandole della responsabilità della sicurezza delle sostanze chimiche lungo la catena di approvvigionamento.
Inoltre, le autorità dovrebbero concentrarsi sui rischi che le imprese non sono in grado di gestire o non gestiscono adeguatamente. La tutela dell’ambiente e della salute umana sono stati altri due fattori che, inizialmente, hanno favorito l’elaborazione del regolamento REACH, integrato da obiettivi quali la garanzia della libera circolazione delle sostanze chimiche nell’UE, il miglioramento della concorrenza e dell’innovazione delle imprese dell’Unione e la promozione di metodologie non fondate sulla sperimentazione sugli animali.
La proposta di regolamento è stata sviluppata dopo aver effettuato una serie di valutazioni preventive e valutazioni di impatto simili al ciclo programmatico descritto attualmente negli orientamenti della Commissione su come legiferare meglio.
Il regolamento REACH contribuisce anche al raggiungimento dell’obiettivo per il 2020 del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile da parte dell’UE. REACH ha riunito e allineato il corpus di atti legislativi sulle sostanze chimiche creato nel corso dei decenni precedenti, sostituendo 40 diverse normative con un unico regolamento.
Gli Stati membri, l’ECHA e la Commissione sono tenuti a riferire periodicamente in merito al funzionamento del regolamento. La Commissione deve altresì effettuare – entro diverse scadenze – una serie di revisioni. Nel 2013 la Commissione ha presentato la prima relazione relativa ai primi cinque anni di funzionamento di REACH, contenente alcune revisioni.
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Conclusioni
La valutazione del regolamento REACH conclude, nel complesso, che REACH sta offrendo soluzioni alle attuali preoccupazioni dei cittadini sulla sicurezza chimica.
REACH è efficace, ma sono state individuate varie possibilità di ulteriori miglioramenti, semplificazioni e riduzioni degli oneri che è possibile conseguire traducendo in pratica le azioni illustrate nella relazione. Tali azioni devono essere concretizzate coerentemente con la nuova strategia di politica industriale dell’UE, il piano d’azione per l’economia circolare e il settimo programma di azione in materia di ambiente.
In linea generale, si ritiene che REACH sia coerente con altre normative UE relative alle sostanze chimiche e raggiunga gli obiettivi internazionali previsti. L’attuazione è ancora in corso in tutte le aree e alcune tappe fondamentali sono state raggiunte, come ad esempio l’ultima scadenza di registrazione che si completerà entro giugno 2018. Molti dei costi di REACH sono stati sostenuti e i benefici stanno iniziando a concretizzarsi.
La valutazione di REACH ha concluso che i requisiti e gli obblighi di legge sono ben modulati sulle necessità e sugli obiettivi perseguiti. Sebbene la presente comunicazione abbia individuato una serie di azioni che miglioreranno ulteriormente il regolamento REACH, attualmente non vi è alcuna necessità di modificarne il dispositivo.
Fonte: Commissione Europea
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Relazione EC applicazione e revisione REACH.pdf EC 05 Marzo 2018 |
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