Slide background
Slide background




Relazione applicazione REACH: Conclusioni e azioni

ID 5747 | | Visite: 3409 | Documenti Chemicals UEPermalink: https://www.certifico.com/id/5747

Relazione REACH 2018

Seconda relazione applicazione REACH: Conclusioni e azioni

Commissione Europea, 05 Marzo 2018

Il presente documento costituisce la seconda relazione della Commissione sul funzionamento di REACH. La valutazione è stata effettuata nel contesto del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT), conformemente agli orientamenti della Commissione su come legiferare meglio, ed è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione.

La relazione comprende altresì tre revisioni: una sulla possibilità di registrare polimeri e due sugli obblighi di informazione per le sostanze fabbricate in quantitativi limitati (1-10 tonnellate/anno).

Il regolamento dell’UE concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche  è entrato in vigore nel 2007.

REACH impone alle imprese di raccogliere informazioni sulla sicurezza delle sostanze chimiche e di utilizzarle per elaborare e applicare opportune misure di gestione dei rischi; di comunicare tali misure agli utenti delle sostanze chimiche e, infine, di documentare l’intero processo in fascicoli di registrazione trasmessi all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). L’ECHA o gli Stati membri valutano se le informazioni sulla sicurezza sono sufficienti e, in caso contrario, richiedono informazioni supplementari.

Il regolamento REACH, inoltre, stabilisce due diversi approcci di gestione dei rischi da parte dell’UE:

a) le restrizioni, che consentono all’UE di imporre delle condizioni sulla fabbricazione, sull’immissione sul mercato o sull’utilizzo di sostanze;
b) l’autorizzazione, che mira a garantire che le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) siano utilizzate in sicurezza e, al contempo, a promuoverne la sostituzione mediante valide alternative.

Un fattore strategico che, inizialmente, ha dato un impulso decisivo all’elaborazione del regolamento REACH è stato il lento progresso riscontrato nella compilazione delle valutazioni dei rischi dell’UE e nell’applicazione di strategie di riduzione dei rischi per le sostanze chimiche esistenti. A ciò si è aggiunto il fatto che solo il 20% di tali sostanze disponessero di un insieme di dati – accessibili al grande pubblico – che consentivano un minimo screening per la valutazione dei rischi. Coerentemente con il principio “chi inquina paga” , REACH ha spostato l’onere della prova verso le imprese, gravandole della responsabilità della sicurezza delle sostanze chimiche lungo la catena di approvvigionamento.

Inoltre, le autorità dovrebbero concentrarsi sui rischi che le imprese non sono in grado di gestire o non gestiscono adeguatamente. La tutela dell’ambiente e della salute umana sono stati altri due fattori che, inizialmente, hanno favorito l’elaborazione del regolamento REACH, integrato da obiettivi quali la garanzia della libera circolazione delle sostanze chimiche nell’UE, il miglioramento della concorrenza e dell’innovazione delle imprese dell’Unione e la promozione di metodologie non fondate sulla sperimentazione sugli animali.

La proposta di regolamento è stata sviluppata dopo aver effettuato una serie di valutazioni preventive e valutazioni di impatto simili al ciclo programmatico descritto attualmente negli orientamenti della Commissione su come legiferare meglio.

Il regolamento REACH contribuisce anche al raggiungimento dell’obiettivo per il 2020 del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile da parte dell’UE. REACH ha riunito e allineato il corpus di atti legislativi sulle sostanze chimiche creato nel corso dei decenni precedenti, sostituendo 40 diverse normative con un unico regolamento.

Gli Stati membri, l’ECHA e la Commissione sono tenuti a riferire periodicamente in merito al funzionamento del regolamento. La Commissione deve altresì effettuare – entro diverse scadenze – una serie di revisioni. Nel 2013 la Commissione ha presentato la prima relazione relativa ai primi cinque anni di funzionamento di REACH, contenente alcune revisioni.

...

Conclusioni

La valutazione del regolamento REACH conclude, nel complesso, che REACH sta offrendo soluzioni alle attuali preoccupazioni dei cittadini sulla sicurezza chimica.

REACH è efficace, ma sono state individuate varie possibilità di ulteriori miglioramenti, semplificazioni e riduzioni degli oneri che è possibile conseguire traducendo in pratica le azioni illustrate nella relazione. Tali azioni devono essere concretizzate coerentemente con la nuova strategia di politica industriale dell’UE, il piano d’azione per l’economia circolare e il settimo programma di azione in materia di ambiente.

In linea generale, si ritiene che REACH sia coerente con altre normative UE relative alle sostanze chimiche e raggiunga gli obiettivi internazionali previsti. L’attuazione è ancora in corso in tutte le aree e alcune tappe fondamentali sono state raggiunte, come ad esempio l’ultima scadenza di registrazione che si completerà entro giugno 2018. Molti dei costi di REACH sono stati sostenuti e i benefici stanno iniziando a concretizzarsi.

La valutazione di REACH ha concluso che i requisiti e gli obblighi di legge sono ben modulati sulle necessità e sugli obiettivi perseguiti. Sebbene la presente comunicazione abbia individuato una serie di azioni che miglioreranno ulteriormente il regolamento REACH, attualmente non vi è alcuna necessità di modificarne il dispositivo.

Fonte: Commissione Europea

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Relazione EC applicazione e revisione REACH.pdf
EC 05 Marzo 2018
588 kB 12

Tags: Chemicals Abbonati Chemicals

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Linee guida Norme di sicurezza e componenti per i refrigeranti infiammabili
Mar 28, 2023 42

Norme di sicurezza e componenti per i refrigeranti infiammabili

Linee guida Norme di sicurezza e componenti per i refrigeranti infiammabili ID 19319 | 28.03.2023 / In allegato Lo scopo di questa linea guida è fornire un’interpretazione comune delle richieste e dell’applicazione dei componenti nei sistemi a compressione di vapore che utilizzano refrigeranti… Leggi tutto
Mar 27, 2023 35

Decreto 20 marzo 2023

Decreto 20 marzo 2023 ID 19326 | 27.03.2023 Frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica determinata in base alla valutazione della probabilita' di non conformita' alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2023 680
Mar 24, 2023 68

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/680

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/680 / Approvazione Cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio Biocidi tipo prodotto 1 ID 19301 | 24.03.2023 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/680 della Commissione del 23 marzo 2023 che approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC… Leggi tutto
Regulatory strategy for flame retardants
Mar 15, 2023 92

Regulatory strategy for flame retardants

Regulatory strategy for flame retardants ID 19212 | ECHA 15.03.2023 Aromatic brominated flame retardants, such as polybrominated diphenyl ethers, are generally persistent in the environment. Many, like decabromodiphenylether, are also known or suspected of being toxic and accumulating in people and… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Mar 09, 2023 55

REACH Authorisation Decisions List | Last update 09.03.2023

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 09.03.2023 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation concerning all applications for… Leggi tutto
Guidance for monomers and polymers
Mar 08, 2023 99

Guidance for monomers and polymers

Guidance for monomers and polymers | ECHA Version 3.0 - February 2023 ID 19176 | 08.03.2023 / In allegato Linee guida ECHA Version 3.0 - February 2023 Polymers are the material of choice in a vast range of applications such as packaging, building and construction, transportation, electrical and… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 77996

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto