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Raccomandazione (UE) 2024/907 / Monitoraggio nichel negli alimenti

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Raccomandazione  UE  2024 907 Monitoraggio nichel negli alimenti

Raccomandazione (UE) 2024/907 / Monitoraggio nichel negli alimenti

ID 21577 | 26.03.2024

Raccomandazione (UE) 2024/907 della Commissione, del 22 marzo 2024, relativa al monitoraggio del nichel negli alimenti

GU L 2024/907 del 26.3.2024

________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

[...]

RACCOMANDA:

1. Gli Stati membri, in collaborazione con gli operatori del settore alimentare, dovrebbero monitorare la presenza di nichel negli alimenti nel corso degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Il monitoraggio dovrebbe includere integratori alimentari, cioccolato, paste da spalmare contenenti cacao, creme da spalmare a base di frutta a guscio, semi di cacao, prodotti a base di cereali (in particolare cereali da colazione, fiocchi di cereali e prodotti di macinazione dell’avena), zuppe pronte al consumo, caffè, tè, ortaggi, alghe marine, semi oleosi, prodotti a base di soia, quali tofu e bevande a base di soia, legumi da granella, frutta a guscio, pesce e altri prodotti ittici.

3. Gli Stati membri dovrebbero, ove necessario, acquisire conoscenze sulle misure di attenuazione per la riduzione dei tenori di nichel negli alimenti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i metodi di attenuazione noti siano efficacemente comunicati e promossi presso gli agricoltori e gli operatori del settore alimentare e che tali misure di attenuazione siano progressivamente attuate dagli agricoltori e dagli operatori del settore alimentare.

4. Le procedure di campionamento e le analisi dovrebbero essere eseguite conformemente alle prescrizioni in materia di campionamento e analisi di cui al regolamento (CE) n. 333/2007.

5. Gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero fornire all’Autorità i dati di monitoraggio su base regolare, unitamente alle informazioni e nel formato elettronico di comunicazione stabiliti dall’Autorità, ai fini della compilazione in un’unica banca dati. Per i campioni di cioccolato, dovrebbe essere specificato il contenuto di sostanza secca di cacao nel campione. Per i campioni di tè, dovrebbe essere specificato il tipo o la specie di tè, compreso il suo nome latino. Per le alghe marine, dovrebbe essere comunicata la specie, compreso il suo nome latino, indicando se i dati riguardano alghe marine fresche o secche.

...

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