Slide background
Slide background




ECHA: Update candidate list 19.01.2021

ID 12615 | | Visite: 6128 | News ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/12615

Update candidate list 19 01 2021

ECHA: Update candidate list 19.01.2021

Helsinki, 19 Gennaio 2021

L'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti contiene ad oggi 211 sostanze chimiche che possono danneggiare le persone o l'ambiente.

Le due sostanze sono utilizzate in prodotti, come inchiostri o toner e per produrre plastica e pneumatici in gomma. Sono stati aggiunti all'elenco dei candidati in quanto sono tossici per la riproduzione e, pertanto, possono influire negativamente sulla funzione sessuale e sulla fertilità e causare danni allo sviluppo del feto.

Le aziende devono rispettare i loro obblighi legali e garantire l'uso sicuro di queste sostanze chimiche. Dal gennaio 2021 in poi, devono anche notificare all'ECHA ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti se i loro prodotti contengono sostanze estremamente preoccupanti. Questa notifica viene inviata alla banca dati SCIP dell'ECHA e le informazioni saranno successivamente pubblicate sul sito web dell'Agenzia.

Sostanze aggiunte alla Candidate List il 19 gennaio 2021:

#Nome della sostanzaNumero CEnumero CASMotivo dell'inclusioneEsempi di utilizzo
1 Bis (2- (2-metossietossi) etil) etere 205-594-7 143-24-8

Tossico per la riproduzione
(articolo 57 (c)) 

Solvente / agente di estrazione.
2 Diottiltin dilaurato, stannano, dioctyl-, bis (coco acyloxy) derivs., E qualsiasi altro stannano, dioctyl-, bis (grasso acilossi) derivati. in cui C12 è il numero di atomi di carbonio predominante della frazione acilossi grassa - -

Tossico per la riproduzione
(articolo 57 (c)) 

Non registrato ai sensi del REACH. La forma mono-componente della sostanza (diottiltin dilaurato) è utilizzata come additivo nella produzione di plastica e pneumatici in gomma.

La Candidate List include sostanze estremamente preoccupanti che possono avere gravi effetti sulla nostra salute o sull'ambiente. Queste sostanze potrebbero essere inserite nell'elenco delle autorizzazioni in futuro, il che significa che le aziende dovrebbero richiedere l'autorizzazione per continuare a utilizzarle.

Ai sensi del regolamento REACH, le aziende possono avere obblighi legali quando la loro sostanza è inclusa - da sola, in miscele o in articoli - nell'elenco di sostanze candidate. Qualsiasi fornitore di articoli contenenti una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate al di sopra di una concentrazione dello 0,1% in peso deve fornire informazioni sufficienti ai propri clienti e consumatori per consentirne un uso sicuro. Gli importatori e i produttori di articoli contenenti una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate hanno sei mesi dalla data della sua inclusione nell'elenco (19 gennaio 2021) per notificare all'ECHA. I fornitori di sostanze presenti nell'elenco di sostanze candidate (fornite da sole o in miscele) devono fornire ai propri clienti una scheda di dati di sicurezza.

A partire dal 5 gennaio 2021, i fornitori di articoli devono notificare le sostanze estremamente preoccupanti nei loro articoli al database SCIP dell'ECHA ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti.

Fonte: ECHA
11a Comunicazione Certifico (2017/2021)

Collegati

Tags: Chemicals Candidate list

Ultimi archiviati Chemicals

Ott 07, 2024 95

Regolamento (CE) n. 199/2006

Regolamento (CE) n. 199/2006 ID 22685 | 07.10.2024 Regolamento (CE) n. 199/2006 della Commissione, del 3 febbraio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari per quanto riguarda le diossine e i PCB… Leggi tutto
Ott 04, 2024 117

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/547

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 ID 22667 | 04.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 della Commissione del 29 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 per quanto riguarda le procedure per l’istituzione e l’uso dell’ADIS e dell’EUROPHYT, il rilascio di… Leggi tutto
Ott 04, 2024 130

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 / Regolamento IMSOC ID 22666 | 04.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi… Leggi tutto
Ott 04, 2024 106

Regolamento (CE) n. 16/2011

Regolamento (CE) n. 16/2011 ID 22665 | 04.10.2024 Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (GU L 6 del 11.1.2011) Abrogato da: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 82152

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto