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Piano di sicurezza ambiente di lavoro navi mercantili

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Piano di sicurezza ambiente di lavoro navi mercantili

Indicazioni operative - Piano di sicurezza ambiente di lavoro navi mercantili

Circolare 9312 del 06.04.2018

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Circolare recante indicazioni operative per l'invio, l'istruttoria e l'approvazione dei Piani di sicurezza ambiente di lavoro in attuazione del decreto legislative 27 luglio 1999, n. 271, e delle altre disposizioni citate nelle premesse della circolare

Art. 1 Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le indicazioni operative della presente circolare si applicano alle navi mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonchè alle navi (compresi i galleggianti con personate marittimo imbarcato ed alle navi diporto destinate ad impiego commerciale) o unità mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unità veloci ("H.S.C., "D.S.C.", aliscafi ed unità veloci di altro tipo) e alle piattaforme mobili, così come previsto dall'art. 2, comma 1, del dl.vo 27 luglio 1999, n. 271.

2. L'approvazione dei Piani di sicurezza dell'ambiente di lavoro (di seguito PSAL) non è prevista nei casi di cui agli art. 4 e 6, comma 4, del dl.vo n. 271 del 1999 che si elencano di seguito:

a) navi o unita appartenenti alle Amministrazioni militari, doganali, di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco, o da essi direttamente esercitate, ai servizi di protezione civile ed alle navi adibite al trasporto di truppe;
b) navi da diporto che non sono impiegate in attività di traffico commerciale;
c) navi in cui la vela costituisce il principale mezzo di propulsione, anche se dotate di motore ausiliario.
d) per le unità adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unità mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento per le quali è prevista la predisposizione del Piano di sicurezza (autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario) ma non la sua approvazione ministeriale.

3. In caso di presentazione per l'approvazione di Piano di sicurezza di nave di cui il dl.vo n. 271 del 1999 non prevede l'approvazione medesima, viene predisposta dalla Direzione Generale una comunicazione informativa all'Armatore nonchè alla Capitaneria di Porto competente.

[...]

Annesso tecnico

CHECK-LIST PER LA VALUTAZIONE DELL' ISTRUTTORIA AI FINI DELL' APPROVAZIONE DEI PIANI Dl SICUREZZA DELL'AMBIENTE Dl LAVORO A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI AI SENSI DEL DLGS 271/1999

Modello A

Comunicazione di conferma di validità del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro a seguito dell'avvenuto cambio di proprietà dell'unità navale e/o cambio dell'armatore e/o cambio del nome dell'unità e/o cambio del compartimento marittimo di iscrizione

Modello B

Comunicazione di conferma di validità del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro a seguito dell'avvenuto cambio di proprietà dell'unità navale e/o cambio dell'armatore e/o cambio del nome dell'unità e/o cambio del compartimento marittimo di iscrizione

Fonte: MIT

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Tags: Sicurezza lavoro Lavoro marittimo