Decreto 6 febbraio 2024 n. 49

Decreto 6 febbraio 2024 n. 49
ID 21696 | 16.04.2024
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ID 22876 | 06.11.2024
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 343 depositata il 19 luglio 2017, ha statuito che il contratto di lavoro intermittente, in assenza del documento di valutazione dei rischi, si considera nullo, con conseguente riconducibilità del rapporto di lavoro alla fattispecie del contratto di lavoro a tempo indeterminato e ciò ai sensi dell'art. 1419 c.c.
Secondo il Tribunale, che sul punto ha richiamato la sentenza n.. 5241/2012 della Corte di Cassazione redatta in materia di contratti a termine, le esigenze di protezione di un diritto primario, quale quello alla salute, non possono che portare alla declaratoria di nullità dei contratti di lavoro atipici, quale quello in esame, stipulati in violazione della specifica norma di prevenzione, che esige una particolare protezione per i lavoratori.
Il Tribunale ha infine chiarito che, nel caso di conversione del contratto intermittente in contratto di lavoro a tempo indeterminato, i contributi da corrispondersi all'INPS andranno calcolati sulla base delle ore di lavoro effettivamente prestate dal lavoratore.
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