
CP Sez. 4 del 26 Gennaio 2026 n. 3198 / Grave infortunio con la macchina a filo diamantato nella cava
ID 25440 | 01.02.2026 / In allegato
Cassazione Penale Sez. 4 del 26 Gennaio 2026 n. 3198
Grave infortunio con la macchina a filo diamantato nella cava. Responsabilità datoriale per prassi lavorative contra legem e inosservanza di misure organizzative di sicurezza
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Cassazione Penale Sez. 4 composta da
Dott. BELLINI Ugo - Presidente
Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere
Dott. FALLARINO Daniela - Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere
Dott. ARENA Maria Teresa - Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A. nato a S il (Omissis)
B.B. nato a B il (Omissis)
avverso la sentenza del 22/11/2024 della Corte di appello di Brescia.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;
udito il P.G., in persona della Sostituta Procuratrice Francesca Ceroni, che ha concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata;
udito l'avv. Massimo Leva del foro di Verona in difesa di A.A. e B.B. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Fatto
1. Con sentenza del 22 novembre 2024 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di locale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza alle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta a A.A. e B.B., concedendo ad entrambi il beneficio della non menzione della condanna.
Agli imputati, nella qualità di amministratori, della "SOC. 3 ERRE di C.C., A.A. E C. Snc" e datori di lavoro, era stato contestato il reato di cui agli artt. 113, 40 cpv., 590, commi 1, 2 e 3 cod. pen. per avere cagionato, per colpa generica e violazione degli artt. 37, 71, comma 2 e 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 lesioni personali gravi a un lavoratore, consistite in "ferita penetrante del collo, sospetta dissezione arteria vertebrale sinistra, frattura processo traverso di C4", giudicate guaribili in trecento giorni con invalidità permanente. Secondo la prospettazione accusatoria, i ricorrenti - datori di lavoro- non provvedevano a che il dipendente ricevesse la prescritta formazione specifica per l'utilizzo della "macchina a filo diamantato", non curavano che la stessa venisse utilizzata coerentemente con il manuale d'uso del costruttore e, peraltro, consentivano l'utilizzo della macchina con un filo già usurato e più volte riparato, non valutando correttamente i rischi connessi all'utilizzo di detta macchina con riferimento alla possibile rottura del filo, come, poi, verificatosi.
2. Avverso la sentenza, con unico atto, sono stati proposti ricorsi nell'interesse degli imputati, affidati a tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce il vizio di motivazione in merito alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria avanzata con l'atto di appello.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea applicazione della legge in relazione al rilievo attribuito alla datrice di lavoro B.B., a fronte dei profili di colpa come ricostruiti nelle sentenze di merito. Con l'atto di appello si era dedotto che il novero dei profili di colpa specifici ascritti ai prevenuti, amministratori e datori di lavoro della società 3R di A.A., A.A. E C. Snc era stato ridimensionato dal giudice che aveva escluso la violazione degli artt. 28, co. 2 e 37 TUSSL. Era stata ritenuta integrata la sola violazione di cui all'art. 71, co. 3 TUSSL ossia la "mancata adozione, in concreto, delle misure necessarie a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle macchine sezionatrici, ossia proprio di quelle misure organizzative che, genericamente previste dal DSS erano state poi delineate nel dettaglio nei verbali delle riunioni periodiche".
Veniva in rilievo, dunque, l'avere consentito l'utilizzo del macchinario con un filo diamantato già usurato e più volte riparato.
Era stato, altresì, dedotto che essendo state adottate a livello apicale e programmatico, misure tecniche e organizzative per l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature in esame, B.B. non poteva rispondere del fatto che dette misure sarebbero state, in concreto disattese, solo in virtù del ruolo condiviso con il fratello A.A., di socia della 3R Snc Quest'ultimo, infatti, rivestiva, a differenza della sorella B.B., anche il ruolo di sorvegliante della cava e di RSPP. In sostanza si lamentava una scorretta perimetrazione delle distinte posizioni di garanzia. Invero, stante la ritenuta correttezza delle scelte gestionali, nessun rilievo poteva essere mosso a livello datoriale mentre con riferimento alla concreta attuazione delle previste misure, tenendo conto della specifica disciplina prevista per l'attività estrattiva, venivano in rilievo altre figure di garanti.
L'attività estrattiva è considerata ad alto rischio e la sicurezza nel detto settore è disciplinata da due gruppi fondamentali di norme: la disciplina di cui al D.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959, al D.Lgs. n. 624 del 25 novembre 1996 e al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Con riferimento ai soggetti preposti all'osservanza della disciplina antinfortunistica vengono definite tre figure di riferimento: 1) il titolare della cava o della miniera; 2) il sorvegliante, in possesso delle capacità e competenze necessarie, che viene designato dal titolare, per la sorveglianza sul luogo di lavoro; 3) il direttore responsabile, sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro, che ha l'obbligo di osservare e fare osservare tutte le norme previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
L'art. 27 del D.P.R. n. 128 del 1959 statuisce che il direttore responsabile sottoscrive il DSS e, nella pianificazione dell'attività lavorativa, vi dà attuazione. Nel caso in esame il titolare della cava nonché direttore responsabile dei lavori era D.D., rimasto estraneo al processo, mentre il ruolo di sorvegliante era attribuito a A.A. Ne consegue che anche ritenendo la sussistenza delle violazioni sopra descritte, nessuna responsabilità poteva essere attribuita a B.B. che aveva correttamente adempiuto alle scelte di gestione del rischio mediante la redazione del DSS e poteva fare affidamento sul direttore di cava, rimasto estraneo al processo e sul sorvegliante di cava nonché RSSP quali soggetti tenuti alla corretta attuazione delle disposizioni impartite.
La sentenza, invece, conclude che sulla datrice di lavoro gravava l'obbligo di inibire la prassi di una attività di lavoro svolta in assenza di un secondo operatore, senza tenere conto del fatto che tale prescrizione era stata correttamente prevista proprio a livello apicale quale specifica misura organizzativa e che, pertanto, l'osservanza e la vigilanza sulla stessa incombeva sul sorvegliante di cava e RSSP A.A., nonché sul direttore di cava D.D. Inoltre, la sentenza oblitera il tema della verifica della conoscenza, o meno, in capo alla prevenuta dell'esistenza di tale prassi distorta.
Né ha pregio opporre l'assenza di un riparto formale di competenze o del conferimento di deleghe ex art. 16 D.Lgs. n. 81/2008 atteso che le posizioni di garanzia individuate non discendono da un atto di delega ma trovano il loro fondamento diretto in atti di organizzazione aziendale.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
3. All'udienza, le parti hanno concluso come in epigrafe.
Diritto
1. Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
2. Per ragioni di ordine sistematico e per una migliore comprensione della vicenda in esame appare necessario procedere, innanzitutto, alla trattazione del secondo motivo di ricorso.
Le sentenze conformi hanno ricostruito i fatti nel modo che segue.
Il 3 ottobre 2017, all'interno della cava autorizzata alla società Trasporto pietrame Srl sita in località M, ove la 3R di A.A., A.A. E c. Snc operava quale impresa appaltatrice dei lavori di cava e dove erano installate due macchine sezionatrici, marca Micheletti, modello Telestar Plus per il sezionamento dei marmi e delle rocce calcaree, un lavoratore, dipendente della 3R, si trovava insieme a A.A.. Questi, servendosi di un escavatore, posizionava i blocchi di marmo di fronte alle due macchine per il taglio a filo diamantato collocate sul posto. Si procedeva alla sistemazione del filo, in uso da circa un mese, usurato e sul quale erano già state effettuate tre "giunzioni" nei punti di rottura. A copertura del filo era posta una tavola di legno per riparare la zona attigua, di passaggio, dalla eventuale proiezione di perline e detriti.
A.A., dopo aver collocato i blocchi di marmo sulle apposite rotaie, si allontanava sempre a bordo dell'escavatore e il lavoratore avviava la prima macchina sezionatrice. Passava dietro il blocco protetto dal pannello di legno e si dirigeva verso la seconda macchina, ancora spenta, per avviarla. Proprio mentre azionava il comando della seconda macchina, il filo della prima si rompeva e il dipendente veniva investito da quattro perline. Tentava di raggiungere la prima macchina per spegnerla ma, dopo pochi passi, perdeva i sensi. Al risveglio, dopo circa dieci minuti, l'operaio notava che la macchina era ancora accesa e il blocco di marmo aveva percorso circa quattro-cinque metri sulla rotaia mentre il volano continuava a girare, privo del filo diamantato. Il lavoratore a questo punto riusciva a spostarsi verso la bancata, chiedeva aiuto ripetutamente finché non veniva raggiunto da A.A..
Già il Tribunale aveva escluso la fondatezza dell'addebito ex art. 28 comma 22, D.Lgs. n. 81/2008 concernente l'omessa valutazione dei rischi connessi all'utilizzo, in cava, delle macchine a filo diamantato, desumendo argomenti contrari, vuoi dalle generali indicazioni contenute nel DSS della società 3R, vuoi dai verbali delle riunioni periodiche ex art. 8 D.Lgs. n. 624/1996 alle quali lo stesso lavoratore aveva preso parte e dai quali risultava la consegna, a tutti i dipendenti, di opuscoli riassuntivi, contenenti plurime procedure di sicurezza da adottare nell'uso delle macchine sezionatrici e nel peculiare ambito della gestione del filo diamantato. Veniva, inoltre, esclusa la rilevabilità di carenze relative agli aspetti strettamente formativi in quanto ritenute poco pertinenti rispetto al lavoratore rimasto ferito, operaio della ditta 3R con esperienza ventennale.
Si affrontava il profilo della ulteriore contestazione relativa alla mancata attuazione, in violazione dell'art. 71, comma 3, T.U. delle misure organizzative necessarie e ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle macchine sezionatrici e si poneva l'accento sulla mancata adozione del libretto per il controllo dello stato di usura del filo diamantato, menzionato nel verbale della riunione del 7 febbraio 2018 che, secondo quanto emerso, non era mai stato consegnato agli inquirenti.
Erano considerate irrilevanti le notazioni del consulente della difesa volte a rimarcare la possibilità, ad eccezione dei tagli in bancata, di riutilizzo del filo anche per molti mesi trattandosi di argomento che non elide la necessità di un controllo costante dello stato di usura del filo medesimo, invero, riconosciuta dallo stesso consulente. Veniva, inoltre, rilevato che la rotaia dentata sulla quale era collocata la macchina sezionatrice presentava alcuni denti mancanti il che determinava – come confermato dall'operatore di P.G. – che durante lo scorrimento del blocco, si verificavano dei sobbalzi.
La Corte territoriale ha ribadito che agli imputati non potevano essere mossi rimproveri sul piano della valutazione del rischio dato che le previsioni del DSS trovavano completamento, sul piano strettamente descrittivo, nei verbali delle riunioni periodiche ex art. 8 D.Lgs. n. 624/1996.
Nel respingere gli argomenti difensivi, con motivazione non manifestamente illogica, aderente al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali oltre che coerente con le emergenze acquisite, il giudice del gravame ha, invece, ritenuto sussistente l'addebito di cui all'art. 71, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 in quanto, in concreto, non erano state rispettate le misure necessarie a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle macchine sezionatrici, ossia proprio quelle misure organizzative che, genericamente previste nel DSS, erano state delineate nei verbali delle riunioni periodiche.
In particolare, è stato evidenziato:
a) che la rotaia dentata presentava alcuni denti mancanti e dunque la puleggia era soggetta a dei "salti", inefficienza funzionale ascrivibile ai datori di lavoro tenuti a prevenire malfunzionamenti derivanti da una insufficiente manutenzione; a ciò si è aggiunto che l'U.P.G. F.F. ha riferito che, al momento del sopralluogo i binari apparivano comunque piegati;
b) la mancata predisposizione del libretto del filo diamantato funzionale a monitorare le ore di lavoro e i metri quadrati tagliati da ogni singolo filo e la previsione delle altre cautele atte a prevenire il riutilizzo del filo usurato, quali l'indicazione dei "punti critici" in modo da garantirne la sostituzione prima della "diminuzione del carico di rottura". In proposito è stato posto l'accento sulla circostanza, riferita dallo stesso lavoratore, di avere ripetutamente sollecitato la sostituzione del filo diamantato;
c) l'avere collocato due macchine sezionatrici vicine, senza predisporre adeguate zone di rispetto tali da consentire l'operatività in sicurezza;
d) l'avere violato le procedure operative che prevedevano, durante le operazioni di taglio, la presenza di due lavoratori, uno dei quali posto al quadro di comando, pronto ad arrestare, in qualunque momento, la macchina; ciò a fronte delle dichiarazioni del lavoratore il quale ha riferito che la prassi di lavorare alle due macchine sezionatrici in solitario non era affatto insolita specificando che veniva coadiuvato dal A.A. o da altro operaio solo nella collocazione dei blocchi di marmo sulle rotaie, con l'ausilio di un escavatore.
La sinergia di tutti gli elementi sopra elencati è stata ritenuta alla base della dinamica lesiva e ha indotto i giudici di merito a ritenere la responsabilità anche di B.B. nel solco di giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui "in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi "contra legem" foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, ove si verifichi un incidente in conseguenza di una tale prassi instauratasi con il consenso del preposto, l'ignoranza del datore di lavoro non vale ad escluderne la colpa, integrando essa stessa la colpa per l'omessa vigilanza sul comportamento del preposto" (Sez. 4, n. 20092 del 19/01/2021, Rv. 281174 – 01).
Né coglie nel segno l'argomento della erronea applicazione di una norma generale in presenza di una disposizione a carattere speciale.
Questa Corte di legittimità ha precisato che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle cave e nelle miniere, esiste un rapporto di integrazione, e non di esclusione, tra le specifiche norme antinfortunistiche contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e la disciplina generale contenuta nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. È stato ritenuto che la peculiarità del lavoro svolto nelle cave e nelle miniere, che giustifica la previsione di specifiche norme antinfortunistiche dettate dal D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 e la disciplina generale contenuta nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 624 relativa alle modalità di svolgimento di quel particolare lavoro, non esclude l'applicazione della più generale disciplina antinfortunistica (Sez. 4, n. 16620 del 24/03/2016, Depetris, Rv. 266642, fattispecie in cui la Corte, ritenendo immune da vizi la sentenza di condanna dell'imputato per omicidio colposo, ha affermato che il rispetto della disciplina speciale relativa alle operazioni di cd. disgaggio della parete di una cava, secondo quanto previsto dall'art. 129, D.P.R. 128 del 1959, non elimina l'obbligo di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori previsto dall'art. 4, comma quinto, D.Lgs. 626 del 1994. Si tratta di principio risalente e, come si vede, ribadito (Sez. 4, n. 4489 del 26/01/1987, Ricotta, Rv 175638).
3. Il discorso giustificativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputata B.B., è stato validamente espresso.
La Corte territoriale è giunta alle superiori conclusioni valorizzando il carattere sistematico delle inosservanze alla disciplina prevenzionistica da parte del lavoratore e dei preposti le quali, sulla base dell'accertamento operato dalle sentenze di merito, non costituivano occasionale espressione di una prassi elusiva circoscritta allo svolgimento di singole mansioni lavorative ma costituivano sostanziale adesione del lavoratore all'assetto organizzativo impresso dal datore di lavoro e ribadito da chi era tenuto a dirigere e coordinare la prestazione (Sez. 4, n. 35921, del 13/03/2012, non massimata).
In sostanza è stato ritenuto che le previsioni del DSS e le prescrizioni contenute nei verbali, alle quali ci si sarebbe dovuti attenere nello svolgimento di quella peculiare attività, hanno assunto carattere meramente compilativo e cartolare e sono rimaste del tutto sfornite di concreta operatività nella lavorazione che avveniva, di regola, con le modalità descritte nel corpo delle sentenze conformi (v. in proposito Sez. 4, n. 30398 del 26/04/2022, non massimata), laddove la pericolosità delle operazioni di taglio, la precaria stabilità del materiale da sezionare, la pluralità delle macchine contestualmente utilizzate e il sovrapporsi delle operazioni di sezionamento, giustificavano la presenza e l'operatività di almeno due lavoratori per ciascuna macchina.
La sentenza impugnata ha, inoltre, fatto corretta applicazione del principio consolidato secondo il quale, in tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge, sicché l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato (Sez. 4 , n. 928 del 28/09/2022, dep. 2023, Rv. 284086 - 01); inoltre, allorquando l'obbligo di impedire l'evento ricada su più persone, che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra l'evento e la condotta omissiva o commissiva di uno dei soggetti titolari di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento di un altro garante, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, comma primo, cod. pen., (Sez. 4, n. 17887 del 02/02/2022, Rv. 283208 – 01).
Né coglie nel segno l'argomento speso dalla ricorrente secondo cui non è stato affrontato il tema della "verifica della conoscenza o meno, in capo alla prevenuta dell'esistenza di tale prassi distorta".
Invero, dalle corrette argomentazioni dei giudici di merito emerge che non si verte in ipotesi di prassi elusive a un rischio adeguatamente individuato, descritto e valutato in sede di predisposizione del documento generale sulla sicurezza sul lavoro, ma di una generalizzata inosservanza al documento di programmazione, inosservanza che è stata riscontrata in ciascun segmento della lavorazione (numero dei lavoratori, individuazione della postazione di lavoro, sequenza lavorativa, adozione di percorsi che evitassero l'interferenza del lavoratore con il nastro diamantato, presenza di altro lavoratore a supporto), tanto ad assurgere a effettivo e costante modello lavorativo, come risulta anche dai contributi testimoniali. Peraltro, questo Collegio intende riaffermare il principio secondo cui "in tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, è ravvisabile la colpa del datore di lavoro nel caso in cui vi sia prova della sua conoscenza, ovvero della sua colpevole ignoranza, di tale prassi" (Sez. 4, n. 45398 del 25/09/2024, Rv. 287360 -01), come risulta essere stato adeguatamente rappresentato dai giudici di merito nell'indicare la palese e ingiustificabile divaricazione tra la apparente ortodossia organizzativa e il sistema lavorativo adottato.
Da quanto sin qui esposto discende il rigetto del motivo proposto.
4. È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso.
La richiesta di sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria era stata introdotta genericamente nei termini che seguono "in ultima istanza, previa concessione delle attenuanti generiche e, giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, rideterminare congruamente diminuendola, la pena inflitta in primo grado, sostituendola con la corrispondente pena pecuniaria".
In proposito soccorre il diritto vivente allorquando richiama l'interprete a sindacare, in primo luogo, la specificità intrinseca, ancor prima che quella estrinseca, dell'atto di impugnazione che richiede, per l'appunto, che essa non si articoli attraverso doglianze del tutto generiche o astratte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione).
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a formulare delle conclusioni di stile, senza correlarle ad alcun elemento in fatto e in diritto, il che non imponeva alla Corte territoriale, alcun tipo di confronto.
La genericità della richiesta, peraltro, si scontrava con la motivazione posta già dal primo giudice, da leggersi in uno alla sentenza impugnata, trattandosi di c.d. "doppia conforme", che aveva argomentato la scelta della pena detentiva in ragione della gravità delle lesioni, della durata della malattia e della inabilità al lavoro oltre che i significativi postumi permanenti riportati dall'infortunato, peraltro, differenziando la pena in misura superiore per A.A., quale "sorvegliante della cava".
5. È inammissibile il terzo motivo di ricorso.
La Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica né carente nel rigettare la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. ha valorizzato le gravi conseguenze lesive e i non minimali plurimi profili di colpa riscontrabili. Ha, inoltre, rilevato che il ruolo non strettamente operativo in concreto rivestito da B.B., non è sufficiente a configurare, neppure nei suoi confronti, profili di minimale gravità del fatto.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Cosi deciso in Roma, il 28 ottobre 2025.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2026.
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