Circolare VVF 6938 del 27.05.2020

Circolare DCPREV 6938 del 27 maggio 2020
VVF, 04.06.2020
Gallerie non conformi della Rete italiana TERN. D.Lgs. n. 264 del 2006. Requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale italia...

ID 26093 | 27.04.2026 / In allegato Testo completo sentenza
Cassazione Penale Sez. 4 del 21 aprile 2026 n. 14578
Colpo di calore in cantiere: inammissibile il ricorso del datore di lavoro, confermata la responsabilità per omessa tutela dalle alte temperature
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La Corte affronta il tema della responsabilità per eventi lesivi o mortali causati da esposizione a temperature elevate, soffermandosi in particolare sugli obblighi di prevenzione e sulla prevedibilità del rischio. Il punto di partenza è che il colpo di calore non costituisce un evento eccezionale o imprevedibile in senso assoluto, ma un rischio noto, soprattutto in presenza di determinate condizioni ambientali e organizzative; proprio per questo, su chi è tenuto a garantire la sicurezza grava l’obbligo di adottare misure idonee a prevenirlo, come la modulazione dei tempi di lavoro, le pause, l’idratazione e, più in generale, l’organizzazione dell’attività in modo compatibile con le condizioni climatiche.
La Corte, tuttavia, non si limita ad affermare in astratto tali obblighi, ma insiste sulla necessità di verificarne in concreto la rilevanza causale. Anche in un caso di colpo di calore, infatti, la responsabilità non può essere affermata automaticamente solo perché non sono state adottate tutte le cautele possibili; è necessario accertare se le misure omesse fossero specificamente dirette a evitare proprio quell’evento e se, con un giudizio controfattuale fondato su un’elevata probabilità logica, la loro adozione avrebbe impedito il verificarsi del colpo di calore o ne avrebbe ridotto in modo apprezzabile il rischio.
Un passaggio importante riguarda la valutazione della prevedibilità: la Corte sottolinea che essa va compiuta ex ante, tenendo conto delle condizioni climatiche conosciute o conoscibili al momento dei fatti, dell’intensità dello sforzo richiesto e delle caratteristiche del soggetto esposto. In questo senso, il rischio da calore diventa tanto più prevedibile quanto più risultano evidenti fattori come temperature elevate, lavoro fisico intenso e prolungata esposizione al sole.
Nel complesso, la sentenza si inserisce nella linea giurisprudenziale che evita automatismi: da un lato riconosce il colpo di calore come rischio tipico e prevenibile, dall’altro richiede una verifica rigorosa del nesso causale tra omissione delle cautele e evento, ribadendo che la responsabilità penale si fonda solo quando tale collegamento sia dimostrato in concreto.
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VVF, 04.06.2020
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