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Cassazione Penale Sez. 4 del 10 ottobre 2026 n. 35771

Cassazione Penale Sez. 4 del 10 ottobre 2026 n. 35771 / Responsabilità penale dell’RSPP per omessa segnalazione rischi interferenziali opere di tinteggiatura
ID 27325 | 19 Ottobre 2026 / Allegato Testo sentenza
Cassazione Penale Sez. 4 del 10 ottobre 2026 n. 35771
Responsabilità penale dell’RSPP per omessa segnalazione dei rischi interferenziali nelle opere di tinteggiatura
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa del delitto di omicidio colposo il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che, nell'esercizio delle proprie mansioni di consulenza e valutazione dei rischi, ometta di rilevare e segnalare al datore di lavoro la sussistenza di un rischio interferenziale generato dall'esecuzione di lavori manutentivi o di finitura (nella specie, opere di tinteggiatura) contestualmente svolti nel medesimo ambiente aziendale, e di sollecitare la redazione o l'aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
Ne consegue che, laddove l'infortunio mortale sia eziologicamente riconducibile alla mancata adozione delle misure di cautela e contenimento che la corretta valutazione del rischio interferenziale avrebbe imposto, sussiste la responsabilità penale dell'RSPP, a nulla rilevando che la figura non sia dotata di poteri gestori o di spesa, qualora la sua condotta omissiva abbia operato come concausa efficiente nella determinazione dell'evento.
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