Direttiva (UE) 2024/869

Direttiva (UE) 2024/869 / Nuovi limiti esposizione professionale piombo e diisocianati
ID 21529 | 19.03.2024 / Download Direttiva (link diretto)
Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Co...
1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente, R.G., con sentenza del 20.6.2014, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Prato emessa in data 15.1.2013, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Il Tribunale di Prato aveva dichiarato in primo grado R.G. responsabile del reato p. e p. dagli artt. 113, 590 commi 1, 2 e 3 cod. pen. perché, in cooperazione colposa, per colpa (imprudenza, negligenza ed imperizia) e in violazione delle norme preventive degli infortuni sul lavoro (artt. 374 co. 2 e 91 co. 1 DPR 547/55), N. quale datore di lavoro della ditta CGT Logistica Sistemi Spa, R.G. quale responsabile della filiale di Calenzano della medesima ditta, cagionavano al dipendente T.L. lesioni personali gravi, non adottando e non facendo adottare nell’esercizio delle attività di lavoro le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.
In particolare, omettevano di mantenere in buono stato di conservazione ed efficienza la mola matricola 47396 del 1990 e di munirla di idoneo poggiapezzi, così T.L., mentre stava operando la riduzione dello spessore di un pezzo detto "boccola" con la mola indicata, a causa del cattivo stato della stessa che presentava abrasioni anomale, veniva ferito alla mano sinistra, con la quale teneva la ’boccola’, dalla mola, riportando gravi lesioni personali consistite nella sub amputazione F3 sub amputazione 2° dito della mano sinistra dalle quali derivava una malattia con inabilità di gg. 188, da definire nella durata complessiva. In Calenzano l'11.4.2007.
L'imputato veniva condannato, concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestate aggravanti, alla pena di mesi 1 di reclusione, sostituita, ex art. 53 L.689/91, con la pena pecuniaria di € 1.140,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
ID 21529 | 19.03.2024 / Download Direttiva (link diretto)
Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Co...
OGGETTO: Decreto ministeriale 1/2/1986 - Criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3 e 37.2.
Pervengono a questo Minister...
Fact sheet Inail - 2017
Le problematiche connesse con l’esposizione ad agenti fungini in ambienti indoor sono oggetto di stu...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024