Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106

Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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1. - Con sentenza del 26 febbraio 2016, il Tribunale di Genova ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda, all'esito di giudizio abbreviato, per i reati di cui: 1) agli artt. 55, comma 1, lettera a), e 29, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere redatto il documento di valutazione dei rischi; 2) agli artt. 55, comma 1, lettera b), e 17, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione; 3) agli artt. 55, comma 5, lettera a), e 43, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere designato gli addetti antincendio, primo soccorso e gestione dell'emergenza; 4) agli artt. 55, comma 5, lettera c), e 43, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere provveduto alla pianificazione dell'emergenza e salvaguardia dei lavoratori; 5) agli artt. 68, comma 1, lettera b), e 64, comma 1,lettera b), del d.lgs. n. 81 del 2008, per la condizione delle porte rispetto alle esigenze della sicurezza; 6) agli artt. 68, comma 1, lettera b), e 64, comma 1,lettera e), del d.lgs. n. 81 del 2008, per difetti di manutenzione e inefficienza degli idranti e dell'impianto d'illuminazione di sicurezza; 7) agli artt. 165, comma 1, lettera a), e 163 del d.lgs. n. 81 del 2008, per mancanza della segnaletica di sicurezza (il 2 agosto 2012).
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto tramite il difensore ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si rileva la violazione degli artt. 55, 68, 165 del d.lgs. n. 81 del 2008, perché non si sarebbe considerato che l'imputato era il presidente di un'associazione sportiva dilettantistica, priva di dipendenti, cui non si applicherebbe la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, che poteva avvalersi della collaborazione dei soci e di altri soggetti, anche a titolo gratuito. Sul piano fiscale, del resto, le associazioni sportive sono tali: se costituite nel rispetto dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, se affiliate a una federazione sportiva iscritte al registro Coni. E gli organi accertatori intervenuti nel caso di specie non avrebbero potuto dichiarare il venire meno di tali presupposti.
2.2. - In secondo luogo, quanto alle imputazioni di cui ai capi 5 e 6, si sostiene che si tratterebbe di una duplicazione di un unico fatto, secondo quanto stabilito dall'art. 68 del d.lgs. n. 81 del 2008, il quale prevede che la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea dei requisiti di sicurezza è considerata con un'unica come un'unica violazione.
2.3. - Con un terzo motivo di doglianza, si deducono vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state negate per il solo fatto che l'imputato aveva scelto di non difendersi nel processo.
2.4. - Si lamenta, infine, la mancanza di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, non essendosi considerata l'incensuratezza dell'imputato.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Circolare informativa DC N° 08/2018
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