Decreto 12 marzo 2008
Decreto 12 marzo 2008
Leggi tuttoMnistero del Lavoro e della previdenza sociale
Modalita' attuative dei commi 20 e 21 dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 247, concernente la certificazione di esposizi...
Le attività industriali sono assoggettate all’applicazione della speciale disciplina di prevenzione incendi, come enunciata negli artt. 2 e 4 del d.P.R. n. 151/2011, in relazione alla singola categoria di appartenenza e non ogni attività di riparazione di veicoli a motore ed assimilati è ricompresa in tale disciplina preventiva, ma solo quella che viene espletata nei locali che occupano una superficie coperta superiore a 300 mq.
1.1 Con sentenza del 15 ottobre 2013 il Tribunale di Lagonegro dichiarava - per quanto qui rileva - P.V. colpevole del reato di cui all'art. 20 in relazione all'art. 16 comma 2 del D. Lgs. 139/06 (reato commesso il 15 settembre 2010) alla pena di € 1.000,00 di ammenda, mentre lo assolveva dalle residue imputazioni di cui agli artt. 137 comma 1, in rel. all'art. 107 del D. Lgs. 152/06 e 279 comma 3, in rel. all'art. 272 comma 1 del medesimo D. Lgs. perché il fatto non sussiste.
1.2 Avverso la detta sentenza ricorre l'imputato tramite il proprio difensore di fiducia lamentando difetto assoluto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in quanto il Tribunale avrebbe affermato apoditticamente la sussistenza del reato contestato ad esso ricorrente omettendo di verificare se la speciale normativa antincendio che imponeva l'ottenimento dell'apposito certificato, fosse applicabile per officine - come quella del ricorrente - aventi una superficie coperta inferiore a mq. 300 (la cui superficie non veniva controllata dal Tribunale).
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ID 24455 | 20.08.2025
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