Decreto 10 ottobre 2023

Decreto 10 ottobre 2023 / Revisione tabelle malattie professionali (2023)
ID 20792 | 18.11.2023
Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.
(GU n.270 del 18....

Infortunio con il pantografo. Responsabilità del datore di lavoro per omesso controllo e verifica dell'adeguatezza funzionale e della sicurezza del macchinario
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45382 Anno 2021
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: FERRANTI DONATELLA
Data Udienza: 04/11/2021
Il ricorso di D.E.H.F. avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art 590, cod.pen. è manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
Il ricorso, denuncia genericamente l'assenza di responsabilità penale in relazione all'infortunio sul lavoro occorso al dipendente E.Q., in quanto il macchinario usato, un pantografo non adeguato al taglio della porta e con una lama difettosa, era di proprietà di C. ed era stato concesso in comodato alla impresa individuale di cui era titolare l'imputato; la Corte sul punto ha applicato correttamente i principi giuridici in quanto la persona offesa stava lavorando alle dipendenze dell'imputato e il macchinario era stato messo a disposizione dal D.E.H.F. che aveva omesso di verificarne l'adeguatezza funzionale e la sicurezza. Il ricorso è pertanto è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Amone e altri, Rv. 24383801).
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4.11.2021

ID 20792 | 18.11.2023
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ID 14657 | Rev. 3.0 del 15 febbraio 2022 / In allegato modello operativo .doc/pdf
In allegato modello ...

ID 26400 | 05 Giugno 2026 / Allegato
Circolare Ministero dell'Interno n. 0010910 del 4 giugno 2026
Anno 2026 - Contr...
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