Decisione 2008/823/CE
Decisione 2008/823/CE
Leggi tuttoID 24194 | 30.06.2025
Decisione 2008/823/CE della Commissione, del 22 ottobre 2008, che modifica la decisione 95/319/CE che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'isp...
La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 3629/2011, respingeva l'appello proposto dall'INAIL avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di C.G., già dipendente dell'ISPESL, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di rischio da radiazioni ionizzanti per il periodo ivi individuato, con condanna al pagamento del dovuto.
A sostegno della pronuncia la Corte d'Appello affermava che l'interpretazione delle norme dei CCNL succedutesi nel tempo che regolavano l'attribuzione della predetta indennità, disciplinata dall'art. 26 del DPR 171/1991, andasse intesa anche con riferimento al mutato contesto normativo attuato con l'entrata in vigore del decreto legislativo 230/1995 alla cui stregua i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti erano classificati a seconda del rischio, in base a criteri oggettivi, in due categorie (A e B), senza richiedere più necessario il ricorso all'intervento della Commissione per l'individuazione dell'esposizione e della sua intensità; a tali classificazioni doveva quindi ritenersi avesse fatto rinvio la norma collettiva nell'attribuire l'indennità in misura piena ai lavoratori della categoria A e l'indennità in misura ridotta ai lavoratori della categoria B.
Aggiungeva pure la Corte territoriale che la Commissione istituita dall'ISPESL in data 17 aprile 2008 avesse individuato nel personale classificato in categoria A quello di cui al punto 1 dell'art. 26 del d.p.r. 171/1991 e nel personale classificato in categoria B quello di cui al punto 3 dell'art. 26; e che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la stessa individuazione - proprio perchè legata a classificazioni assolutamente oggettive del personale - spiegava effetti anche per il periodo antecedente, non essendo nel frattempo mutati i parametri per l'individuazione dei livelli di esposizione.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l'INAIL con un unico motivo di impugnazione, illustrato da memoria, al quale ha resistito C.G..
ID 24194 | 30.06.2025
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