Tariffe dei Premi INAIL

Tariffe dei Premi INAIL 2019
Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Ed. 2019
Con l'entrata in vigore del decreto interministeriale 27 f...
Con sentenza depositata il 3.10.2013 la Corte di appello di Milano ha rigettato il gravame interposto da A.C. avverso le sentenze del Tribunale di Milano con le quali erano state, con la sentenza n. 5210/2010, accolta la domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, sull’importo rivalutato dal 5.8.1994 al pagamento effettivo, e con le sentenze nn. 5015/2010 e 4940/2010 rigettate le domande dalla lavoratrice proposte - aventi ad oggetto la condanna della Italtel s.p.a. al risarcimento dei danni subiti per la perdita, dall’1.9.1994, della quota di pensione dovuta al mancato versamento tempestivo dei contributi previdenziali per il periodo maggio 1992- agosto 1994 e al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguiti dalle condotte mobbizzanti subite.
La Corte di appello riteneva, con riguardo alla domanda relativa al danno da mobbing, e non potendosi riconoscere un danno in re ipsa, la correttezza della statuizione del giudice di prime cure che aveva rilevato la carenza di allegazioni specifiche circa il pregiudizio derivante dal preteso comportamento persecutorio dell’azienda, ed aggiungeva che neppure erano stati forniti elementi da cui trarre presunzioni; con riguardo al danno pensionistico, la Corte rilevava che (come dedotto dalla stessa lavoratrice) non si era formata alcuna prescrizione di contributi e che, anzi, il datore di lavoro (seppur nel giugno 2004) aveva effettuato il versamento dei contributi; con riguardo al pagamento degli accessori sull’importo corrisposto dalla società a titolo di trattamento di fine rapporto, la Corte rilevava che - alla data della prima offerta di pagamento da parte della società (ossia dopo il primo licenziamento del 10.1.1991), offerta rifiutata dalla lavoratrice - la somma era completa (seppur inferiore rispetto all’entità liquidata giudizialmente con riguardo alla cessazione del rapporto di lavoro del 4.8.1994).
Per la cassazione di tale sentenza la lavoratrice propone ricorso affidato a sette motivi. Resiste con controricorso la società Italtel s.p.a. che deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c.

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ID 16927 | Rev. 1.0 del 22.02.2024 / Documento completo allegato
Il Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 recepimen...

Convenzione sull’ispezione del lavoro nell’industria e nel commercio
Data di entrata in vigore: 07/04/1950
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Aggiornamento: ...
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