Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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L- Con sentenza emessa in data 16 maggio 2012, la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta da G.M., lavoratore alle dipendenze della Eridania s.p.a., avente ad oggetto il riconoscimento della maggiorazione contributiva prevista dall’art. 13, comma 8°, 1. n. 257/1992 e successive modifiche, in conseguenza dell'esposizione all'amianto subita durante l’attività lavorativa nei periodi indicati in ricorso.
2. - La Corte territoriale, per quel che rileva in questa sede, ha ritenuto che l’esposizione all’amianto accertata per il G.M. si era protratta per un periodo inferiore al decennio (circa tre anni e mezzo), coincidente con il periodo di svolgimento delle mansioni di operaio addetto alla conduzione essiccatoio polpe, mentre per il periodo in cui egli era stato addetto alla conduzione impianti di depurazione delle acque, al servizio qualità ambiente e sicurezza e, poi, all’imballaggio dello zucchero e al magazzino, non vi era stata esposizione rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto.
2. - Contro la sentenza, il lavoratore propone ricorso per cassazione sostenuto da quattro motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., cui resiste con controricorso l’INPS. Non svolgono attività difensiva l’INAIL e gli altri lavoratori, originari ricorrenti, Omissis.
Cassazione Penale Sez. 3 del 14 febbraio 2018 n. 7009
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7009 Anno 2018
Presidente: ROSI ELISABE...
ID 22254 | 14.07.2024 / In allegato
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