I parapetti di sommità dei ponteggi

I parapetti di sommità dei ponteggi
Possibile impiego come protezione collettiva per lo svolgimento delle attività in copertura
INAIL Collana Cantieri - 2017
Nella pubblicazione sono riportati i risultat...
Con ricorso al Tribunale di Udine, S.F. chiedeva la condanna del datore di lavoro F.B. al risarcimento del danno subito a seguito di infortunio su lavoro del 14.6.2000, in tesi occorsole mentre stava levigando un arco in legno, utilizzando apposito macchinario (macchina levigatrice), risultato poi difettoso.
Disposta c.t.u. medico legale, il Tribunale respingeva la domanda, condannando la S.F. al pagamento delle spese.
Proponeva appello la lavoratrice, resisteva il F.B..
Con sentenza depositata rii novembre 2011, la Corte d'appello di Trieste rigettava il gravame, condannando la S.F. al pagamento delle spese. Riteneva la Corte di merito non provato il nesso causale tra il danno e l'attività lavorativa svolta, evidenziando che la contestualità tra lesione e lavoro non equivaleva a causalità dell'evento dannoso (rispetto alle lavorazioni svolte).
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la S.F., affidato a due motivi. Resiste il F.B. con controricorso.
Possibile impiego come protezione collettiva per lo svolgimento delle attività in copertura
INAIL Collana Cantieri - 2017
Nella pubblicazione sono riportati i risultat...
ID 17573 | 12.09.2022 / ITACA 2015
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