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Soggetti esclusi RENTRI / Cancellazione entro 1° trim. 2026

Soggetti esclusi RENTRI / Cancellazione entro 1° trim. 2026

Soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI / Cancellazione entro il 1° trimestre del 2026

ID 25434 | 30.01.2026 / Download Comunicato MASE

Cancellazione dei soggetti esclusi dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199

Comunicato MASE del 30.01.2026

I soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale in virtù di quanto previsto dalla Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025 che ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione entro il primo trimestre del 2026.

Tale cancellazione avrà effetto immediato, essendo conseguenza di applicazione di norma primaria intervenuta e non rientrando nella fattispecie di cui all’articolo 12, commi 6 e 7 del DM 4 aprile 2023 n. 59.

Alle domande di cancellazione presentate oltre il termine del 30 marzo si applicheranno le disposizioni dell’art. 12 sopra citato.

Non è previsto il rimborso dei contributi e dei diritti precedentemente versati.

[...]

Articolo 188-bis comma 3-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.

Fonte: RENTRI

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