Direttiva (UE) 2023/1791
Articolo 3 Principio «l'efficienza energetica al primo posto»
1. Conformemente al principio «l'efficienza energetica al primo posto», gli Stati membri provvedono affinché siano valutate soluzioni di efficienza energetica, comprese le risorse sul versante della domanda e la flessibilità del sistema, nelle decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti di valore superiore a 100 000 000 EUR ciascuna o a 175 000 000 EUR per i progetti di infrastrutture di trasporto, nei seguenti settori:
a) sistemi energetici; e
b) settori non energetici, ove essi incidano sul consumo di energia e sull'efficienza energetica, come edifici, trasporti, acqua, tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), agricoltura e finanza.
2. Entro l'11 ottobre 2027, la Commissione effettua una valutazione delle soglie di cui al paragrafo 1, con l'obiettivo di una revisione al ribasso, tenendo conto dei possibili sviluppi nell'economia e nel mercato dell'energia. Entro l'11 ottobre 2028 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte legislative.
3. Nell'applicare il presente articolo, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto della raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto», compresi, se del caso, l'integrazione settoriale e gli impatti intersettoriali, sia verificata dalle autorità competenti, se le decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento sono soggette a obblighi di approvazione e monitoraggio.
5. Nell'applicare il principio «l'efficienza energetica al primo posto», gli Stati membri:
a) promuovono e, ove siano necessarie analisi costi-benefici, garantiscono l'applicazione di metodologie di analisi costi-benefici che consentano, se del caso, di valutare adeguatamente i benefici più ampi delle soluzioni di efficienza energetica, e le rendono pubbliche, tenendo conto dell'intero ciclo di vita e della prospettiva a lungo termine, dell'efficienza del sistema e dei costi, della sicurezza dell'approvvigionamento e della quantificazione dal punto di vista sociale, sanitario, economico e della neutralità climatica nonché dei principi della sostenibilità e dell'economia circolare nella transizione verso la neutralità climatica;
b) affrontano l'impatto sulla povertà energetica;
c) individuano il soggetto o i soggetti responsabili di monitorare l'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» e gli effetti dei quadri normativi, compresi i regolamenti finanziari, delle decisioni strategiche e di pianificazione e di quelle relative ai grandi investimenti di cui al paragrafo 1 sul consumo di energia, sull'efficienza energetica e sui sistemi energetici;
d) riferiscono alla Commissione, nell'ambito delle loro relazioni intermedie nazionali integrate per l'energia e il clima presentate a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, in merito alle modalità con cui si è tenuto conto del principio «l'efficienza energetica al primo posto» a livello nazionale e, se del caso, regionale e locale nelle decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti connesse ai sistemi energetici nazionali e regionali, includendovi almeno quanto segue:
i) una valutazione dell'applicazione e dei benefici del principio «l'efficienza energetica al primo posto» nei sistemi energetici, in particolare in relazione al consumo di energia;
ii) un elenco di azioni intraprese per rimuovere eventuali ostacoli normativi o non normativi superflui all'attuazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» e delle soluzioni dal lato della domanda, anche attraverso l'individuazione della legislazione e delle misure nazionali contrarie al principio «l'efficienza energetica al primo posto».
6. Entro l'11 aprile 2024, la Commissione adotta orientamenti che forniscono un quadro generale comune, comprensivo della procedura di supervisione, monitoraggio e comunicazione, che gli Stati membri possono utilizzare per elaborare le metodologie costi-benefici di cui al paragrafo 5, lettera a), al fine di garantire la comparabilità, lasciando agli Stati membri la possibilità di adattarsi ai contesti nazionali e locali.