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Legge di Bilancio 2026: modifiche al perimetro del RENTRI

Legge di Bilancio 2026: modifiche al perimetro del RENTRI

ID 25210 | 26.12.2025 / Download allegato

Il 23 Dicembre 2025, con voto favorevole del Senato alla fiducia posta dal governo sulla legge di bilancio 2026 (Legge di Bilancio 2026), è approvata definitivamente la modifica del perimetro del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti Rentri, che esclude dal novero dei soggetti obbligati i consorzi individuali e collettivi, piccoli imprenditori agricoli e attività professionali come estetisti, tatuatori e piccoli, imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi ed imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

La modifica è definitiva prevedendo che sarà posta la fiducia per l'approvazione della Legge di Bilancio 2026 anche alla Camera.
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Legge di bilancio 2026

789. All'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;

b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6 ».

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ndr:

ATECO 96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
ATECO 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
ATECO 96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
ATECO 96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
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Art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di gestione)

1. Al fine di migliorare la qualità dell'ambiente e per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, i sistemi di gestione adottati favoriscono misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti tenuto conto dell'obsolescenza programmata, nonché a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, tenendo conto dei principi di cui all'articolo 178 e dei criteri di cui all'articolo 179 del presente decreto legislativo. I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo, già istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di riconoscimento, operano sull'intero territorio nazionale senza generare distorsioni della concorrenza, curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione  alle aree più proficue.
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