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ID 18279 | 04.12.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 30.10.2022
Oggetto: Risposta ad Interpello ex articolo 3-septies del D.lgs. 152/2006.
Utilizzo di metanolo come combustibile in impianti termici industriali. Riscontro. Rif. nota prot. n. 21195 del 31/08/2022, acquisita con prot. MITE n. 105037 del 31/08/2022.
Con l’interpello in oggetto la Provincia di Vercelli pone un quesito in merito alla possibilità di utilizzare il metanolo come combustibile in impianti termici industriali, richiedendo, in punto di diritto, se un materiale non formalmente previsto nell’allegato X alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 possa essere utilizzato come combustibile in impianti soggetti al titolo I di tale parte quinta.
Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell’articolo 293 del D.lgs. 152/2006, in impianti soggetti al titolo I alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 (titolo nel quale sono compresi gli impianti termici ad uso industriale) “possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall’allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste”.
Per effetto del preciso tenore di tale norma, all’elenco dei combustibili previsto nell’allegato X alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 deve essere attribuita una natura tassativa, potendosi pertanto utilizzare, negli impianti in esame, soltanto i materiali previsti nell’allegato. In questo quadro, un materiale che ha una serie di caratteristiche simili ad un combustibile in allegato X ma che se ne differenzia per altri aspetti (provenienza, modalità di produzione, sostanze presenti, ecc.) e che pertanto non può considerarsi incluso nell’allegato X non è, ai sensi della legge, utilizzabile come combustibile negli impianti in esame.
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024