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ID 24775 | 22.10.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
Oggetto: Interpello ambientale ex art. 3-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006 in ordine all’operazione di miscelazione dei rifiuti nell’ambito del regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di rifiuti di origine minerale di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127.
QUESITO
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Provincia di Campobasso chiede chiarimenti in merito alla possibilità di rilasciare una specifica autorizzazione alla miscelazione dei rifiuti, da effettuarsi prima dell’operazione di recupero volta alla cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di aggregato recuperato, nell’ambito di quanto disciplinato dal decreto ministeriale n. 127 del 2024.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l’articolo 184-ter rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;
- Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
In considerazione del quadro normativo sopraesposto, del parere tecnico di ISPRA richiesto con nota prot. n. 97038 del 21 maggio 2025, acquisito con nota prot. n. 134748 del 16 luglio 2025, e alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.
Occorre premettere che per la produzione di aggregato recuperato condotta conformemente al decreto ministeriale n. 127 del 2024 sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione elencati nella Tabella 1, punto 1 - allegato 1 al decreto stesso nonché gli ulteriori rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.
Il citato decreto prevede, alla lettera b) del medesimo allegato, che i rifiuti in ingresso siano sottoposti, prima del trattamento, a specifiche verifiche che comprendono l’esame della documentazione, il controllo visivo ed eventuali controlli supplementari. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che i rifiuti conformi, di cui alla Tabella 1, siano successivamente sottoposti alla messa in riserva in un’area dedicata esclusivamente ad essi e strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con tipologie di rifiuti non ammessi.
Con riferimento all’operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, è utile ricordare che l’articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 127 del 2024, per gli impianti di recupero assoggettati al regime semplificato ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rinvia alle norme tecniche generali di cui all’allegato 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.
Tra le prescrizioni ivi contenute, è espressamente disposto che il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte ed opportunamente separate per ciascuna tipologia di rifiuto individuata e realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
Il processo di lavorazione, che segue alla messa in riserva e definito alla lettera c) del citato allegato 1, prevede alcune fasi meccaniche - quali frantumazione, vagliatura/selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate - elencate a titolo non esaustivo; non viene dunque esclusa la possibilità di miscelare i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato, purché gli stessi siano quelli elencati nella Tabella 1 e che tale operazione non comprometta il successivo recupero per le finalità di cui al decreto ministeriale n. 127 del 2024.
Appare utile ricordare che l’operazione di recupero R12 “scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”, individuata nell’allegato C, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in base alla nota 7) del medesimo allegato, può essere utilizzata “in mancanza di un altro codice R appropriato” e “può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di un una delle operazioni indicate da R 1 a R 11”.
Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che l’operazione di recupero finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024 possa pertanto includere la miscelazione dei rifiuti ammessi, nei termini sopra esposti, senza che ciò comporti la necessità di una specifica autorizzazione all’operazione R12 né di una nuova classificazione del rifiuto.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: MASE
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