Oggetto: Interpello ambientale, ai sensi dell’articolo 3-septies del
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - Interpretazione dell’art. 26-bis del
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 inerente alla fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale.
Con la nota in oggetto, acquisita al protocollo MASE/55692 del 22.03.2024, codesta Provincia ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, chiedendo alla scrivente un parere in merito “al livello della documentazione progettuale che deve essere presentata all’autorità competente ai fini dell’indizione della conferenza dei servizi preliminare per la fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale, disciplinato dall’art. 26-bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152”.
In particolare – stante il richiamo contenuto nel citato articolo 26-bis comma 1 lett. b) ad un “progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e, alla luce della nuova formulazione del suddetto livello progettuale, introdotta dall’art. 41 comma 6 del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36 – si chiede se sia corretto fare riferimento al livello di approfondimento ad oggi previsto nel decreto da ultimo citato.
Il d. lgs 36/2023, in vigore dal 1° luglio 2023, ha abrogato le disposizioni contenute nel d. lgs. 50/2016 e ha previsto che la progettazione possa articolarsi in due soli livelli di approfondimento tecnico: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Pertanto, il richiamo contenuto nell’art. 26-bis, in virtù del principio tempus regit actum, si ritiene riferito alle nuove previsioni normative.
A tal riguardo giova evidenziare che, sebbene i contenuti del progetto di fattibilità tecnico economica, come indicati dell’allegato I.7, siano diversi rispetto alle previgenti diposizioni, dal raffronto tra il comma 1 dell’articolo 41 del nuovo codice e il comma 1 dell’articolo 23 dell’abrogato d.lgs. n. 50/2016, si evince che le finalità che devono essere assicurate sono comuni a tutti i livelli di progettazione, seppure con un diverso livello di approfondimento.
Per quanto d’interesse in questa sede, in linea con succitate finalità, la fase preliminare al provvedimento unico regionale, per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, costituisce uno strumento di importante agevolazione della successiva procedura di PAUR, in quanto consente di avviare tale verifica ambientale avendo già concordato con i soggetti competenti modalità e tematiche da approfondire.
Infatti, le determinazioni assunte in sede di conferenza preliminare possono essere modificate, in sede di PAUR, soltanto in presenza di “elementi significativi emersi nel successivo procedimento”, da motivarsi specificatamente.