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ID 24596 | 17.09.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
Interpello in materia in merito all’applicazione e alla gestione del contributo ambientale per gli Pneumatici Fuori Uso (PFU), come disciplinato dal D.M. n. 182/2019, nel caso di cessione di ramo d’azienda tra due società importatrici/produttrici aderenti a diverse forme associate di gestione
1. PREMESSE.
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D. lgs. n. 152/2006, acquisita con prot. n. 120894 del 25 giugno 2025, Confindustria ha chiesto chiarimenti sull’applicazione e sulla gestione del contributo ambientale per gli pneumatici fuori uso (PFU), secondo quanto previsto dal D.M. n. 182/2019, in attuazione dell’articolo 228 del D.lgs. n. 152/2006.
L’istante, in particolare, pone i seguenti quesiti.
- QUESITO 1: …se è corretto applicare il contributo ambientale nel trasferimento degli pneumatici del magazzino per opera della cessione, per tale dovendosi intendere una vendita (con qualunque modalità) …Nello specifico, si chiede se la cessione possa rappresentare la prima immissione sul mercato di tali pneumatici.
- QUESITO 2: chiarimenti in merito alla gestione del contributo rispetto alla vendita da parte del cessionario degli pneumatici alla lista di venditori di pneumatici ceduti.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile:
- articolo 228 del D. lgs. n. 152/2006 rubricato “Pneumatici fuori uso”;
- D.M. n. 182/2019 - Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento al Capo I “Disposizioni generali” e al Capo II “Disposizioni relative al mercato del ricambio”;
- Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la Direttiva 2004/42/CE e i Regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;
- Comunicazione della Commissione (2022/C - 247/01) - La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022.
3. CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.
L’articolo 228, del D.lgs. n. 152/2006 prevede che “ (…) al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1, del medesimo decreto”.
All’articolo 2, comma 1 del D.M. n. 182/2019, sono riportate le seguenti definizioni:
- immesso sul mercato: “il quantitativo di pneumatici introdotti sul territorio nazionale a mezzo di produzione o importazione, ai fini della vendita con qualunque modalità, compresa la comunicazione a distanza con modalità anche telematiche” (lett. c);
- produttore o importatore degli pneumatici: “la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita” (lett. g).
L’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 182/2019 dispone che i produttori e gli importatori degli pneumatici adempiano all’obbligo di effettuare la gestione degli PFU, ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, comma 1, lettera n) e 228, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, in forma individuale o in forma associata, utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal contributo ambientale di cui all’articolo 6 dello stesso D.M. n. 182/2019. Tale contributo ambientale è utilizzato esclusivamente per adempiere all’obbligo di gestione sopraindicato ed è impiegato nello stesso anno di riscossione, come disposto dall’articolo 3, comma 3 del D.M. n. 182/2019 e fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 4, comma 12 e dall’articolo 5, comma 8, dello stesso Decreto.
Sempre l’articolo 3, al comma 4, dispone che i produttori e gli importatori di pneumatici sono tenuti a gestire, nell’anno solare, quantitativi in peso di PFU, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi in peso degli pneumatici immessi dai medesimi produttori e importatori nell’anno solare precedente a quello di gestione.
In questo contesto e in considerazione dei quesiti posti dall’istante, risulta funzionale richiamare anche il Regolamento (UE) 2019/1020, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, il quale all’articolo 3, punto 2 definisce l’immissione sul mercato come “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione”, ove per messa a disposizione sul mercato, ai sensi dell’articolo 3, punto 1 del medesimo Regolamento, si intende “qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso e gratuito”.
[...] Segue in allegato
...
Fonte: MASE
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