Oggetto: Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 relativo all’applicazione della Procedura abilitativa semplificata (PAS) per impianti alimentati da energia rinnovabile ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell’art. 20, comma 8, del
Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
QUESITO
Con istanza di interpello è stato richiesto il seguente chiarimento: se “ai sensi e per gli effetti del richiamato comma 8, lett. c-ter), punto 2), dell'art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii., possano ritenersi idonee ad ospitare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro di cui punti distano non più di 500 metri da un aerogeneratore autorizzato ed in esercizio”.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:
- Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e in particolare l’art. 20, comma 8, lett. c-ter) n. 2, che dispone che “Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall' articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, e in particolare l’art. 268, comma 1, lett. h), che definisce lo “stabilimento” come il “il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività”;
- Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/ CE”, e in particolare l’art. 6, rubricato Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile, che disciplina infatti tale regime abilitativo, e che stabilisce al comma 9-bis come modificato, da ultimo, dal Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, che “Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20 , di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all' articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Le seguenti considerazioni vengono rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 152/2006.
La materia delle procedure abilitative e dei regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da energie rinnovabili è disciplinata, come noto, da una normativa speciale, “di settore”, in cui rientrano d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”), dal d.lgs. 3 novembre 2011, n. 28 (“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/ CE), dalle Linee guida di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, e dal più recente d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”).
La disciplina è stata spesso oggetto di interventi di modifica, soprattutto nei tempi più recenti, mediante l’introduzione di meccanismi di semplificazione, per promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, anche al fine di far fronte alla crisi energetica in corso.
Con particolare riferimento al caso di specie e alla questione sottoposta, si conferma che possono ritenersi idonee ad ospitare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro di cui punti distano non più di 500 metri da un aerogeneratore autorizzato ed in esercizio, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter) n. 2, del d. lgs. n. 199/2021, rientrando quest’ultimo nella nozione di impianto industriale o di stabilimento.
Più specificamente, si osserva che mentre la nozione di “impianto industriale” non è normativamente definita, l’art. 268, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 152/2006 tipizza la definizione di “stabilimento”, nella quale l’aerogeneratore può rientrare in ragione delle sue caratteristiche tecnico-strutturali e della sua funzione. Peraltro, lo stesso stabilimento può essere formato da uno o più impianti, in conformità alla lettera della norma.
In conclusione, non si riscontrano ragioni per negare l’applicazione dell’art. 20, comma 8, lett. c- ter) n. 2, del d. lgs. n. 199/2021 al caso di specie.
Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.