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Decisione (UE) 2017/848
Decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE
GU L 125/43 del 18.5.2017
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Articolo 1 Oggetto
La presente decisione stabilisce:
a) criteri e norme metodologiche che gli Stati membri devono usare quando definiscono una serie di requisiti per il buono stato ecologico conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, in base agli allegati I e III e con riferimento alla valutazione iniziale effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva suddetta, per valutare il grado di conseguimento del buono stato ecologico conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva suddetta;
b) specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che gli Stati membri devono usare quando elaborano i programmi di monitoraggio coordinati di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4 della stessa direttiva;
c) il calendario per la definizione di valori di soglia, elenchi di elementi dei criteri e norme metodologiche attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale;
d) l'obbligo di comunicazione degli elementi dei criteri, dei valori di soglia e delle norme metodologiche.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/56/CE.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
(1) «sottoregioni»: le sottoregioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE;
(2) «sottodivisioni»: le sottodivisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE;
(3) «specie non indigena invasiva»: la «specie esotica invasiva» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(4) «elementi dei criteri»: elementi costitutivi di un ecosistema, in particolare gli elementi biologici (specie, habitat e relative comunità), o aspetti delle pressioni sull'ambiente marino (pressioni biologiche, fisiche, sostanze, rifiuti ed energia) che sono valutati in base a ciascun criterio;
(5) «valore di soglia»: valore o serie di valori che consente di misurare il livello qualitativo conseguito di un particolare criterio, contribuendo anche a valutare il grado di conseguimento del buono stato ecologico.
Articolo 3 Uso di criteri, norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati
1. Gli Stati membri usano i criteri primari e le norme metodologiche, le specifiche e i metodi standardizzati a essi connessi di cui all'allegato per attuare la presente decisione. Tuttavia, in base alla valutazione iniziale e ai successivi aggiornamenti di cui all'articolo 8 e all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri possono non ritenere opportuno usare uno o più criteri primari in circostanze debitamente giustificate. In tali casi, gli Stati membri forniscono alla Commissione una motivazione nel quadro della comunicazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE.
In base all'obbligo di cooperazione regionale di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/56/CE, uno Stato membro informa gli altri Stati membri che condividono la stessa regione o sottoregione marittima prima di decidere di non usare un criterio primario conformemente alle disposizioni del primo comma.
2. I criteri secondari e relative norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati riportati nell'allegato sono usati a integrazione di un criterio primario o qualora l'ambiente marino rischi di non conseguire o non preservare il buono stato ecologico per quel particolare criterio. L'uso di un criterio secondario è deciso da ciascuno Stato membro, salvo se altrimenti specificato nell'allegato.
3. Se la presente decisione non fissa criteri, norme metodologiche, specifiche o metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, gli Stati membri si basano, ove possibile e opportuno, su strumenti sviluppati a livello internazionale, regionale o sottoregionale, ad esempio quelli concordati nelle pertinenti convenzioni marittime regionali.
4. Fino a quando non siano fissati elenchi di elementi dei criteri, norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione a livello unionale, internazionale, regionale o sottoregionale, gli Stati membri possono avvalersi di strumenti stabiliti a livello nazionale, fatto salvo il conseguimento della cooperazione regionale di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/56/CE.
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