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Consorzio Gestione Pirotecnici - Sistema autonomo “Cogepir”

Consorzio Gestione Pirotecnici - Sistema autonomo Cogepir

Consorzio Gestione Pirotecnici - Sistema autonomo “Cogepir”

ID 25803 | 20.03.2026 / In allegato Note complete

I pirotecnici scaduti mantengono la loro capacità esplodente anche dopo la data di scadenza e non possono per legge in nessun caso essere gestiti come rifiuti domestici o speciali, posta la loro evidente pericolosità.

Dopo aver raggiunto la data di scadenza, o quando il detentore intende disfarsene, oppure è obbligato a farlo per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ancor prima della scadenza naturale, gli artifizi devono essere correttamente gestiti, dalla raccolta al deposito intermedio, fino alla distruzione finale, nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza pubblica.

Il CoGePir, riconosciuto con DM 2 febbraio 2026 n. 32 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, non ha fini di lucro e ha la funzione pubblica di gestire su scala nazionale la raccolta, il trasporto, il riciclo e la distruzione dei rifiuti derivanti da articoli pirotecnici giunti a fine vita o da sequestri su disposizione dell’Autorità Giudiziaria Costituito dai principali Produttori e Importatori del comparto pirotecnico per adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 123/2015 e dal DM 101/2016, il Consorzio opera in un ambito peculiare nel panorama italiano, perché è l’unico settore merceologico che risponde contemporaneamente a due normative primarie: il Testo Unico Ambientale (TUA) e il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Un doppio presidio normativo che richiede competenze tecniche, autorizzazioni specifiche e una filiera strutturata per garantire sicurezza, legalità e tutela ambientale.

L’adesione al sistema CoGePir è obbligatoria per tutti i produttori e importatori che immettono articoli pirotecnici sul mercato italiano.

Una condizione necessaria per assicurare la tracciabilità e la corretta gestione a fine vita di dispositivi ad alto potenziale di rischio per l’incolumità pubblica.

FAQ

Su quali prodotti Co.Ge.Pir. garantisce il servizio di raccolta e smaltimento gratuiti?"

Su tutti i pirotecnici di sicurezza, ad uso marittimo e ferroviario, immessi sul mercato italiano dai produttori soci del consorzio stesso, a partire dal 14 giugno 2016, data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale 101/2016. Alla data in cui tali prodotti cesseranno di essere “prodotti pirotecnici”, ed assumeranno lo status di “rifiuti pirotecnici”, secondo la definizione data dall’art. 2, comma 1 lettera C del predetto decreto, il Co.Ge.Pir. provvederà al ritiro e smaltimento degli stessi a titolo gratuito.

Mi ritrovo con dei pirotecnici nautici scaduti, ma non ho più l'imbarcazione, dunque non devo acquistarne di sostitutivi. A chi li devo consegnare?

Per quanto l’attuale modello di funzionamento del sistema di raccolta non preveda il ritiro degli scaduti da parte dei rivenditori in assenza del contestuale acquisto del prodotto sostitutivo nuovo, il CoGePir dispone di almeno un deposito giudiziale di materiale esplodente convenzionato in ogni regione d’Italia, primariamente a servizio delle Forze dell’Ordine, ma presso il quale è possibile consegnare direttamente i pirotecnici nautici (e non solo) scaduti in assenza di acquisto di prodotti nuovi, da parte dei privati.

Inoltre, alcuni rivenditori primari che dispongono di licenze di minuta vendita sufficientemente capienti per poter effettuare ritiri al di fuori della normale procedura uno contro uno, si rendono disponibili, su espressa autorizzazione del CoGePir, al ritiro.

Per ottenere tale tipogia di servizio, è sufficiente contattare il CoGePir attraverso l’apposito form (collegamento ipertestuale).

Si evidenzia che questa tipologia di ritiri “fuori procedura” viene garantita per casi specifici (ritrovamenti fortuiti, perdita di possesso imbarcazione ecc.), e non certo per sanare illeciti: a titolo di esempio, chi dovesse aver acquistato articoli pirotecnici on-line (che costituisce un illecito, spesso di rilevanza penale in base alla classificazione TULPS dei medesimi) e pretenda di consegnare gli scaduti ad un rivenditore fisico terzo anzichè a chi glieli ha illegittimamente venduti on-line, non potrà essere aiutato dal CoGePir.

Idem per quanto riguarda acquisti “in nero” (senza pagamento di IVA e contributo ambientale), o di prodotti immessi illegittimamente sul mercato (ovvero di importatori/produttori che non essendo associati al CoGePir, operano al di fuori della legalità).

Chi deve occuparsi dei pirotecnici “storici”, ovvero immessi sul mercato prima del 14 giugno 2016, nel frattempo scaduti e/o divenuti “rifiuti pirotecnici”?

In assenza di una responsabilità in capo al produttore prima dell’entrata in vigore del 101/2016, il detentore del rifiuto pirotecnico è tenuto al corretto smaltimento dello stesso a proprie spese secondo i dettami della Legge 152/2006 in materia di Ambiente. Tuttavia, i produttori aderenti al Consorzio Co.Ge.Pir. nell’ottica del superiore interesse della collettività, ed a tutela della Pubblica Sicurezza e dell’Ambiente, inizieranno a gestire la raccolta e lo smaltimento anche dei pirotecnici “storici”, nella misura di “uno contro uno”. Ovvero il rivenditore che acquista pirotecnici nuovi, avrà diritto di ritirarne dagli utenti finali un pari numero e tipologia di “storici”, che verranno gratuitamente ritirati e smaltiti da Co.Ge.Pir. con il solo limite che siano a marchio di uno dei produttori aderenti al consorzio.

Posso spedire direttamente i rifiuti pirotecnici ad un impianto di termodistruzione con il mio corriere abituale?

No, il trasporto, conformemente all’art. 7 del 101/2016, può avvenire solo in ADR, accompagnato da FIRE, e a mezzo di veicoli monitorati e geolocalizzati in tempo reale, specificamente assicurati ed autorizzati, nonché gestiti da trasportatori iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti pericolosi.

Co.Ge.Pir. non si assume responsabilità né costi derivanti da trasporti o smaltimenti effettuati al di fuori delle proprie rigide modalità operative, concertate con il Consorzio Cobat che gestisce integralmente la logistica per conto di Co.Ge.Pir.

Posso utilizzare imballi diversi da quelli a marchio Co.Ge.Pir. per consegnare i rifiuti pirotecnici al vostro trasportatore? Dove posso ottenere gli imballaggi Co.Ge.Pir.?

No, vanno utilizzati esclusivamente gli imballi omologati forniti gratuitamente dal consorzio, che sono dimensionati specificatamente per le quantità definite dal 101/2016 (non più di 10 kg di massa esplodente attiva, e comunque non più 25 kg di peso lordo). Gli imballi vanno richiesti direttamente al fornitore dei pirotecnici, al momento dell’acquisto di nuovi fuochi, ed in quantità proporzionale a questi. In emergenza il trasportatore dispone sempre di un certo numero di imballi che può fornire al momento di un ritiro di pirotecnici scaduti. Il consorzio non può fornire direttamente tali imballi ai PdR (Punti di Raccolta).

Se per legge la raccolta è gratuita, perché vedo applicato sul prezzo di vendita un “contributo ambientale”?

Il concetto di gratuità non implica che tale nuovo costo industriale, in capo al produttore, non vada ricalcolato nel prezzo del prodotto, come già avviene per tutti gli altri prodotti normati da leggi analoghe, dalle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, fino a Batterie, Accumulatori, Pneumatici ecc.

Significa che l’utente finale, dovunque restituisca i rifiuti pirotecnici, che questo avvenga nei grandi quantitativi dismessi da una nave in una grande città portuale, o in un’isola minore nelle piccole quantità delle dotazioni obbligatorie per il diporto, vedrà garantito il servizio di recupero e termodistruzione previsti dalla legge, senza dover pagare nulla.

La scelta di rendere visibile tale contributo ambientale (visible fee) anziché “internalizzato” nel prezzo di vendita, nasce da una precisa volontà di trasparenza, posto che Co.Ge.Pir. non ha scopo di lucro, e pertanto desidera evitare che il costo della corretta gestione ambientale dei pirotecnici possa entrare a far parte della filiera della marginalità lungo la filiera distributiva. Il rivenditore semplicemente incassa il contributo ambientale e lo riversa al Consorzio, senza applicare alcun margine, e tali somme vengono utilizzate esclusivamente per il servizio di logistica e termodistruzione dei rifiuti pirotecnici, senza alcun guadagno.

Se devo esportare i pirotecnici che ho acquistato, o fornirli a Enti Militari o di Polizia che sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del 101/2016, perché devo pagare il contributo ambientale? O, in alternativa, come faccio ad ottenerne il rimborso?

Accedendo all’area riservata del portale, il rivenditore ha la possibilità di richiedere il rimborso al Co.Ge.Pir. dei contributi ambientali pagati, compilando un apposito modulo on-line.

Allegando la documentazione richiesta, avrà l’autorizzazione a fatturare a Co.Ge.Pir. tali importi, ed il consorzio provvederà ad effettuare il rimborso.

Si vuole tuttavia evidenziare che taluni enti, per quanto esclusi dal 101/2016, potrebbero volersi disfare dei rifiuti pirotecnici accumulati, pertanto è sempre opportuno verificare con gli stessi le intenzioni prima della fornitura.

Il consorzio distribuisce utili ai soci?

Co.Ge.Pir. analogamente a tutti gli altri consorzi nazionali di filiera (RAEE, Pile ed Accumulatori, Pneumatici, Imballaggi, Oli esausti ecc.) è rigorosamente senza scopo di lucro, e non può distribuire utili a nessun titolo. Eventuali residui di gestione, come da statuto trasmesso al Ministero dell’Ambiente, vanno a formare le riserve consortili. Ove queste eccedessero significativamente i modelli previsionali dei costi per la gestione dei pirotecnici immessi sul mercato dagli associati, si interverrà riducendo il listino dei contributi ambientali applicati.

Come faccio a registrare il mio punto vendita al portale Co.Ge.Pir. per richiedere la presa da parte del trasportatore?

I fornitori (distributori, importatori, produttori) caricano nel sistema informativo di Co.Ge.Pir. le anagrafiche di tutta la rete vendita, assegnando a ciascuno un codice univoco (partita iva).

Il rivenditore si vedrà assegnata una password, e nell’accedere vedrà “caricati” nella sua pagina tutti i pirotecnici acquistati dai diversi fornitori, ovvero avrà una situazione complessiva e cumulativa dei contributi ambientali pagati, dei moduli 101/2016 (identificazione del conferitore) compilati, dei rifiuti pirotecnici portati a smaltimento (FIR), ed ogni altro dato utile a fornire una panoramica completa, quantitativa e qualitativa, dei pirotecnici e dei rifiuti pirotecnici movimentati.

Tale pagina è accessibile, nella sua forma completa, solo al rivenditore stesso, alla Direzione Generale del Consorzio, ed alle Autorità e Ministeri competenti.

Il singolo produttore/distributore/importatore può accedere alla sottopagina del suo rivenditore solo per caricarvi i prodotti venduti da lui stesso, ma non può visualizzare i dati aggregati, inclusi acquisti effettuati da quel rivenditore presso altri produttori/distributori/importatori, nel rispetto della privacy e dei legittimi interessi commerciali del rivenditore.

Come faccio ad avere copia dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico del Consorzio?

Chiunque sia titolare di un interesse legittimo verso le attività di Co.Ge.Pir. può qualificarsi e chiedere copia dei predetti documenti inviando una PEC a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Come faccio ad associarmi a Co.Ge.Pir.?

L’associazione è prevista primariamente per i “produttori” di pirotecnici, ove la legge identifica come “produttore” tutti coloro che per primi immettono sul mercato italiano, singolarmente o all’interno di altri dispositivi (ad esempio zattere o scialuppe di salvataggio o imbarcazioni complete di dotazioni), prodotti pirotecnici. Per iscriversi a Co.Ge.Pir. è necessario inviare una istanza di ammissione a mezzo PEC, firmata dal legale rappresentante, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., completa di iscrizione alla CCIAA e “dichiarazione di immesso”. Quest’ultimo documento è il riepilogo, necessario per fini statistici, del totale dei pirotecnici immessi sul mercato dal richiedente durante l’esercizio antecedente.

Successivamente alla richiesta, al primo CdA, verrà deliberata l’ammissione.

La quota associativa “una tantum” è di euro 200, di fatto coincidente con i costi della pratica di aggiornamento presso la CCIAA di Roma l’elenco dei soci Co.Ge.Pir. Possono associarsi anche le associazioni di categoria e gli operatori della filiera, coinvolti nella tematica, e dunque interessati a partecipare ai periodici tavoli tecnici. In questo caso, ovviamente, non va trasmessa alcuna “dichiarazione di immesso”.

Come si applica il regime della responsabilità estesa sui prodotti a proprio marchio (private label) fabbricati da terzi?

Applicazione della Responsabilità estesa del produttore su pirotecnici a proprio marchio (private label) fabbricati in Italia da terzi:

La responsabilità estesa del produttore del prodotto è un principio comunitario recepito nell’ordinamento nazionale nel corso del tempo e trova concreta definizione nell’articolo 181, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. In estrema sintesi alla lettera g) viene individuato il produttore del prodotto ed alla lettera g-bis) definito il regime di responsabilità. In applicazione di tali principi, si è conformato anche il DM 12 Maggio 2016, n.101, all’articolo 2, comma 1,(definizioni) indicando espressamente che si applicano al settore dei pirotecnici le definizioni contenute nell’articolo 181, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152/2006. Più in particolare al medesimo articolo 2 del DM 101/2016, lettera g), punto 1 appare chiaro che anche un venditore possa vendere sul mercato nazionale un articolo pirotecnico fatto fabbricare da terzi apponendovi poi il proprio marchio di vendita. Certamente tale soggetto che immette e vende sul mercato è definito produttore del prodotto ai sensi dell’articolo 183, comma 1 lettere g) e g-bis come sotto riportate:

estratto articolo 183, comma 1, dlgs 152/2006

g) “produttore del prodotto”qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
g-bis) “regime di responsabilita’ estesa del produttore”
le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità’ finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;

Alla luce di quanto sopra, ove un determinato operatore del settore intenda vendere prodotti a marchio proprio (private label) ancorchè fabbricati da azienda terza, potrà scegliere se adempiere agli obblighi di legge partecipando direttamente al CoGePir, ovvero ad altri sistemi di gestione purché riconosciuti o in corso di riconoscimento da parte del Ministero della Transizione Ecologica, oppure accertandosi che il fabbricante originario adempia per proprio conto al medesimo obbligo, attraverso la partecipazione al CoGePir o ad altri sistemi di gestione riconosciuti o in corso di riconoscimento.

Rimangono immutate, ai sensi delle vigenti norme in materia di pubblica sicurezza, le etichettature che riportino fabbricante, certificazioni CE / Solas e massa esplodente netta (NEC).

E' obbligatorio associarsi ad un sistema di gestione? Quali rischi si corrono se non ci si associa?

La modifica introdotta all’articolo 185 del decreto legislativo 152/2006 (TUA – Testo Unico Ambientale) mediante l’introduzione del nuovo comma 4-ter, (vedi art. 35, del Decreto-Legge 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) pone in capo ai produttori ed importatori di articoli pirotecnici l’obbligo di adempiere in forma individuale o collettiva alla gestione dei rifiuti generati dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale.

La norma quindi introduce direttamente un Regime di Responsabilità dei produttori (ex artt. 178bis e 178ter del TUA) individuando anche la modalità con cui tale “regime” deve applicarsi, e cioè seguendo i criteri direttivi contenuti nell’articolo 237 del TUA (decreto legislativo 152/2006).

Per queste ragioni stiamo presentando con solerte urgenza alle competenti Istituzioni Ministeriali (MITE e MISE) l’istanza di riconoscimento con le necessarie modifiche statutarie e contabili che la “missione” pubblicistica ci affida ex legis, e sulle quali come noto abbiamo lavorato da tempo, di concerto con le predette.

Per maggiore chiarezza informativa, si fa presente che l’obbligo introdotto è già in vigore ed opera a far data dal 1 luglio 2021, per tanto chiunque immetta sul mercato articoli pirotecnici dovrà dimostrare come assolve ai suoi obblighi di EPR (Responsabiità Estesa Produttori) sull’intero territorio nazionale.

Si informa inoltre che l’entrata in esercizio del “Registro Nazionale dei Produttori”, regolato dai commi 8 e 9, dell’articolo 178ter del medesimo TUA, obbligherà tutti i produttori e gli importatori soggetti ad una responsabilità estesa ad iscriversi tempestivamente, altrimenti non potranno più operare sul mercato nazionale.

Si ricorda infine che anche il DM 101 del 2016 sarà a breve necessariamente adeguato e conformato alla disciplina UE della responsabilità estesa e quindi conterrà disposizioni di controllo e vigilanza oltre ad uno specifico quadro sanzionatorio, che sappiamo già oggi mutuerà le sanzioni previste al Titolo VI del TUA e segnatamente all’articolo 261 in materia di responsabilità estesa per gli imballaggi.

Pertanto l’immissione sul mercato, o anche solo la commercializzazione, di prodotti che non rientrino in un sistema di gestione esistente, operativo e riconosciuto, comporterà una serie di illeciti severamente sanzionato.

[...]

Fonte: Cogepir

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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024