Informazione tecnica HSE

~ 2000 / 2026 ~

// Documenti disponibili n: 48.841
// Documenti scaricati n: 41.127.985
// Newsletter n: 3919

Featured

Bozza di Regolamento / Produttori di imballaggi: requisiti registrazione e obblighi di rendicontazione

Bozza di Regolamento / Produttori di imballaggi: requisiti registrazione e obblighi di rendicontazione

Bozza di Regolamento / Produttori di imballaggi: requisiti registrazione e obblighi di rendicontazione 

ID 26886 | 12 Agosto 2026 / Allegati

Il 6 agosto 2026, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica su una bozza di regolamento di attuazione del regolamento (UE) 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, con l'obiettivo principale di stabilire formati di registrazione e requisiti di segnalazione armonizzati per i registri dei produttori. 

I. Requisiti per la registrazione (Allegato I)

Al momento della registrazione, i produttori (o le loro organizzazioni di responsabilità dei produttori, rappresentanti autorizzati) devono fornire le seguenti informazioni:

Sezione

Contenuto

Parte A

Informazioni di base sul produttore: nome, forma giuridica, indirizzo, partita IVA/partita IVA, marchi, recapiti, ecc.

Parte B

Modalità di adempimento della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) da parte del produttore: Autoconformità o delega a un'Organizzazione per la Responsabilità del Produttore (PRO), con allegati i relativi documenti di autorizzazione.

Parte C

Certificato di conformità rilasciato dall'Organizzazione per la Responsabilità del Produttore

Parte D

Informazioni sul rappresentante autorizzato (per i produttori extra UE): nome, indirizzo, codice fiscale, produttore/i rappresentato/i, ecc.

Requisiti principali: Le informazioni devono essere inviate elettronicamente, consentendo l'elaborazione completamente automatizzata e la verifica dei lotti. Qualora all'interno di uno Stato membro siano presenti più sistemi di gestione dei rifiuti di imballaggio, è necessaria una registrazione separata per ciascuno di essi.

II. Obblighi di rendicontazione (Allegato II)

I produttori devono comunicare annualmente i dati relativi al posizionamento degli imballaggi e al trattamento dei rifiuti, utilizzando moduli diversi a seconda del volume di produzione:

Sezione

Applicabilità

Contenuto del report

Parte A

Produttori che collocano ≥10 tonnellate/anno

Report dettagliato in base al peso degli imballaggi immessi sul mercato, classificati per materiale principale (vetro, carta/cartone, ferro, alluminio, varie materie plastiche, legno, tessuti, ceramica e altre 23 categorie).

Parte B

Produttori che collocano <10 tonnellate/anno

Segnalazione semplificata con categorie di materiali più ampie

Parte C

Tutte le parti interessate

Quantità di bottiglie di plastica monouso e contenitori metallici per bevande (capacità ≤3 litri) raccolti separatamente, distinguendo se inclusi o meno in un sistema di cauzione.

Parte D

Tutte le parti interessate

Quantità di rifiuti di imballaggio di vario tipo raccolti all'interno dello Stato membro

Parte E

Tutte le parti interessate

Quantità di rifiuti di imballaggio smaltiti, recuperati e riciclati all'interno dell'UE

Parte F

Tutte le parti interessate

Quantità di rifiuti di imballaggio smaltiti, recuperati e riciclati al di fuori dell'UE

Regole fondamentali:

- I materiali compositi devono essere classificati in base al loro componente principale (il materiale con la percentuale in peso più elevata), ma deve essere riportato anche il peso di ciascun materiale costituente.

- I dati devono essere basati sulla documentazione tecnica del prodotto o su una descrizione completa equivalente (collegata ai requisiti di valutazione della conformità dell'UE).

- Se il prodotto possiede già un Passaporto Digitale del Prodotto (ad esempio, conforme al Regolamento (UE) 2024/1781), può essere utilizzato direttamente per fornire le informazioni di registrazione.

Il periodo di consultazione per questa bozza termina il 10 settembre 2026. Sebbene la bozza non sia stata ancora formalmente adottata, dato che il Regolamento (UE) 2025/40 sulle politiche di protezione dei consumatori (PPWR) è già in vigore, le imprese dovrebbero iniziare immediatamente i seguenti preparativi:

- Effettuare un inventario dei volumi di imballaggio attualmente collocati in ciascuno Stato membro dell'UE per determinare se si verifica la soglia delle 10 tonnellate.
- Valutare le opzioni per la creazione di un rappresentante autorizzato (per le imprese extra UE, valutare la possibilità di istituire un rappresentante unificato in un paese chiave del mercato).

[...]

Collegati

Allegati (Riservati) Abbonati Ambiente
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Draft implementing regulation)
Abbonati Ambiente
EN 368 kB 0
Scarica il file (Annex)
Abbonati Ambiente
EN 398 kB 0

Articoli correlati Ambiente

Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024