Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 23068 | 06.12.2024
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione, del 4 dicembre 2024, sul funzionamento del sistema di informazione in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale
GU L 2024/3084 del 6.12.2024
Entrata in vigore: 09.12.2024
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Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme sul funzionamento del sistema di informazione, comprese le norme in materia di protezione dei dati personali e scambio di dati con altri sistemi informatici.
Articolo 2 Introduzione e uso del sistema di informazione
1. La Commissione:
a)sviluppa il sistema di informazione come modulo indipendente della piattaforma TRACES;
b) provvede al funzionamento, alla manutenzione, al supporto e a qualsiasi aggiornamento o sviluppo necessario del sistema di informazione.
2. Il sistema di informazione è usato dagli operatori e dai commercianti e, se del caso, dai loro mandatari per presentare e gestire le dichiarazioni di dovuta diligenza e per verificare la validità dei numeri di riferimento, ed è usato dalle autorità competenti, dalle autorità doganali e dalla Commissione per accedere alle dichiarazioni di dovuta diligenza e compiere operazioni ad esse inerenti, tra cui scambiarsi informazioni contenenti dati personali sull’attuazione e sull’esecuzione del regolamento (UE) 2023/1115. Tale scambio di informazioni deve essere conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
3. Nel sistema di informazione le dichiarazioni di dovuta diligenza sono assegnate alle autorità competenti come segue:
a) se l’utilizzatore del sistema di informazione fornisce informazioni che indicano lo Stato membro nel quale il prodotto interessato entra nel mercato dell’Unione o ne esce, oppure, in assenza di tali informazioni, nel quale il prodotto interessato è immesso o messo a disposizione sul mercato, la dichiarazione di dovuta diligenza è assegnata alle autorità competenti di tale Stato membro;
b) in assenza delle informazioni di cui alla lettera a), la dichiarazione di dovuta diligenza è assegnata alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’utilizzatore del sistema di informazione. Se l’utilizzatore del sistema di informazione è stabilito al di fuori dell’Unione, la dichiarazione di dovuta diligenza è assegnata alle autorità competenti dello Stato membro a cui l’utilizzatore risulta associato in base all’identificativo che ha fornito al momento della registrazione nel sistema di informazione.
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