Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.300
/ Documenti scaricati: 31.877.777
/ Documenti scaricati: 31.877.777
ID 22628 | 27.09.2024
Regolamento delegato (UE) 2024/2571 della Commissione, del 19 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento
C/2024/5017
GU L 2024/2571 del 27.9.2024
Entrata in vigore: 17.10.2024
__________
Articolo 1
1. Il certificato attestante l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di smaltimento a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157 figura nell’allegato I del presente regolamento.
2. Le istruzioni specifiche per la compilazione del certificato di cui all’allegato I figurano nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
...
ALLEGATO I
Informazioni da fornire nel certificato attestante l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di smaltimento a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157
[...]
ALLEGATO II
Istruzioni per la compilazione del certificato conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157
[...]
Articolo 15 co. 5 Disposizioni aggiuntive relative al recupero intermedio e allo smaltimento intermedio
5. Quando l’impianto di recupero o smaltimento che effettua un’operazione intermedia di recupero o un’operazione intermedia di smaltimento consegna i rifiuti per qualsiasi operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o successiva operazione intermedia o non intermedia di smaltimento a un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto quanto prima e comunque non oltre un anno dalla consegna dei rifiuti o nel termine più breve di cui all’articolo 9, paragrafo 6, un certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero e intermedia o non intermedia di smaltimento.
Collegati
This document contains non-binding guidance regarding classification of hazardous waste in the framework of:
- Directive 2008/9...
ID 19316 | 27.03.2023 / Note complete in allegato
L’Esafluoruro di zolfo, CAS 2551-62-4, è un gas di sintesi formato da 6 atomi d...
ID 17412 | 22.08.2022 / Testo in allegato
Approvazione UE / Ratifica IT
Approvazione UE
Decisione 95/308/CE relativa alla con...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024