Sentenze CURIA 28 marzo 2019 nn. 487-489

Sentenze Corte di Giustizia Europea del 28 marzo 2019 nn. 487-489/2019
ID 10132 | 13.02.2020
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Co...
ID 25654 | 02.03.2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/448
della Commissione, del 27 febbraio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 per aggiornare l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi
GU L 2026/448 del 2.3.2026
Entrata in vigore: 05.03.2026
_____________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE, in particolare l’articolo 16, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inseriti nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi («elenco europeo»), pubblicato a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
(2) L’elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione.
(3) La data di scadenza dell’inserimento nell’elenco europeo di UAB APK, un impianto di riciclaggio delle navi situato in Lituania, è il 12 marzo 2025. Le autorità competenti in Lituania hanno informato la Commissione che l’autorizzazione concessa a detto impianto per procedere al riciclaggio delle navi è stata rinnovata per un periodo di cinque anni prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. Hanno inoltre notificato le nuove dimensioni massime delle navi che l’impianto può accettare. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo affinché rispecchi le modifiche in questione.
(4) La data di scadenza dell’inserimento nell’elenco europeo di DDR VESSELS XXI, S.L., un impianto di riciclaggio delle navi situato in Spagna, è il 28 luglio 2025. Le autorità competenti in Spagna hanno informato la Commissione che l’autorizzazione concessa a detto impianto per procedere al riciclaggio delle navi è stata rinnovata per un periodo di cinque anni, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo affinché rispecchi la modifica in questione.
(5) La data di scadenza dell’inserimento nell’elenco europeo di Metruna OÜ, un impianto di riciclaggio delle navi situato in Estonia, è il 15 febbraio 2026. Le autorità competenti in Estonia hanno informato la Commissione che l’autorizzazione concessa a detto impianto per procedere al riciclaggio delle navi è stata rinnovata per un periodo di cinque anni prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo affinché rispecchi la modifica in questione.
(6) La data di scadenza dell’inserimento nell’elenco europeo di Smedegaarden A/S, un impianto di riciclaggio delle navi situato in Danimarca, è l’11 marzo 2026. Le autorità competenti in Danimarca hanno informato la Commissione che l’autorizzazione concessa a detto impianto per procedere al riciclaggio delle navi è stata rinnovata per un periodo di cinque anni prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo affinché rispecchi la modifica in questione.
(7) Le autorità competenti in Germania hanno informato la Commissione che il nuovo impianto di riciclaggio delle navi EWD Benli Recycling GmbH & Co. KG, situato in Germania, è stato autorizzato conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. Le autorità competenti hanno fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia inserito nell’elenco europeo. È pertanto opportuno inserire EWD Benli Recycling GmbH & Co. KG nell’elenco europeo.
(8) La data di scadenza dell’inserimento nell’elenco europeo di Harland and Wolff (Belfast) Ltd, un impianto di riciclaggio delle navi situato in Irlanda del Nord, è il 16 giugno 2025. Le autorità competenti nel Regno Unito - Irlanda del Nord hanno informato la Commissione del cambio di proprietà dell’impianto di riciclaggio delle navi. La Commissione non ha tuttavia ricevuto informazioni in merito al rinnovo dell’autorizzazione conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno eliminare Harland and Wolff (Belfast) Ltd dall’elenco europeo.
(9) La data di scadenza dell’inserimento nell’elenco europeo di Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd), un impianto di riciclaggio delle navi situato in Finlandia, è il 14 dicembre 2025. L’autorità competente in Finlandia ha informato la Commissione che l’autorizzazione non sarà rinnovata su richiesta dell’impianto. È pertanto opportuno eliminare Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) dall’elenco europeo.
(10) La data di scadenza dell’inserimento nell’elenco europeo di Avsar Gemi Söküm San. Dis Tic. Ltd. Şti., un impianto di riciclaggio delle navi situato in Turchia, è il 2 dicembre 2025. Detto impianto ha informato la Commissione dell’intenzione di rinnovare l’inserimento nell’elenco europeo, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1257/2013. Dopo aver valutato le informazioni e i documenti giustificativi trasmessi e raccolti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1257/2013, anche attraverso ispezioni, la Commissione ritiene che l’impianto sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 13 di tale regolamento e possa procedere al riciclaggio delle navi ed essere inserito nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo affinché rispecchi la modifica in questione.
(11) Conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1257/2013, Dortel Gemi Söküm Demir Celik Sanayi Ve Tic Ltd. Şti., un impianto di riciclaggio delle navi situato in Turchia, è stato sottoposto dalla Commissione a un’ispezione che non ha potuto confermare che l’impianto è ancora conforme ai requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, in particolare lettera g), del medesimo regolamento. L’impianto tagliava lo scafo primario sulla costa senza una pavimentazione impermeabile e senza l’uso di un collettore di scorie. Non ha inoltre adottato misure sufficienti per raccogliere e contenere tutti i rifiuti generati durante il processo di riciclaggio delle navi al fine di impedirne la fuoriuscita in mare e nelle aree circostanti. È pertanto opportuno eliminare Dortel Gemi Söküm Demir Celik Sanayi Ve Tic Ltd. Şti. dall’elenco europeo.
(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.
(13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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