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Attribuzione codice EER 20 03 07. Integrazione circolare prot. n. 691 del 12 giugno 2013
Estratto: "Sono pervenute a questo Comitato nazionale numerose richieste di attribuzione del codice EER 20.03.07 nelle iscrizioni alla categoria 2-bis delle imprese che nell'ambito della loro attivita di commercio di beni si trovano a dover trasportare come rifiuti ingombranti i beni sostituiti per i quali viene richiesto il ritiro.
Come è noto, con circolare n.691 del 12 giugno 2013, il Comitato nazionale ha stabilito che i rifiuti ingombranti, qualora prodotti nell'ambito dell'attività dell'impresa edile, possano essere trasportati dall'impresa stessa con l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, utilizzando il codice EER 20.03.07. In questi casi, le Sezioni regionali riportano nei provvedimenti di iscrizione o di variazione dell'iscrizione, a fianco di detto codice, la seguente annotazione: "proveniente da attività de! cantiere edile connessa all'attività di costruzione e demolizione".
Il Comitato nazionale ritiene che gli stessi codici di rifiuti possano essere attribuiti anche nelle iscrizioni alla categoria 2-bis delle imprese svolgono l'attivita di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili.
In questi casi, le Sezioni regionali devono riportare nei provvedimenti di iscrizione, di rinnovo dell'iscrizione o di variazione dell'iscrizione, a fianco di detto codice, la seguente annotazione: ''proveniente da attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili".
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Fonte: Albo Nazionale gestori ambientali
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