BREF for Energy Efficiency
February 2009
This document therefore contains guidance and conclusions on techniques for energy efficiency that are considered to b...
ID 26324 | 27 Maggio 2026 / Allegato
Regolamento (UE) 2026/1123
della Commissione, del 26 maggio 2026, che stabilisce i requisiti relativi all’etichettatura dei prodotti fitosanitari e abroga il regolamento (UE) n. 547/2011
C/2026/3291
GU L 2026/1123 del 27.5.2026
Entrata in vigore: 16.06.2026
Applicazione dal 1° gennaio 2028
Il regolamento (UE) n. 547/2011 continua ad applicarsi all’etichetta dei prodotti fitosanitari per i quali l’autorizzazione o l’ultimo rinnovo dell’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono stati concessi sulla base di una domanda presentata prima del 1° gennaio 2028. In deroga al paragrafo 1, qualora l’etichetta di un prodotto fitosanitario in questione debba essere modificata dopo il 1° gennaio 2028, l’etichetta modificata di tale prodotto fitosanitario contiene un’etichetta digitale di cui all’articolo 2. In deroga al paragrafo 1, l’etichetta dei prodotti fitosanitari può già essere conforme ad alcuni o a tutti i requisiti del presente regolamento. In tal caso l’etichetta aggiornata contiene almeno un’etichetta digitale di cui all’articolo 2. In deroga al paragrafo 1, entro il 1° gennaio 2030 tutte le etichette dei prodotti fitosanitari contengono un’etichetta digitale di cui all’articolo 2.
__________
Articolo 1 Norme generali
1. Gli elementi dell’etichetta di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 del presente regolamento sono forniti su un’etichetta in forma fisica («etichetta fisica») e in forma digitale («etichetta digitale»).
2. Il titolare dell’autorizzazione o il titolare del permesso di un prodotto fitosanitario garantisce che l’etichetta fisica e l’etichetta digitale del prodotto fitosanitario contengano gli stessi elementi. Tali elementi riflettono il contenuto della rispettiva autorizzazione rilasciata conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009.
3. In deroga al paragrafo 2, qualora l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario sia modificata e sia concesso un periodo di tolleranza a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la relativa etichetta digitale può essere aggiornata conformemente all’autorizzazione modificata prima della fine di tale periodo di tolleranza.
4. L’etichetta fisica può essere presentata sotto forma di etichetta pieghevole. In tal caso si applica mutatis mutandis l’allegato I, punto 1.2.1.6, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
5. Nel caso di piccoli imballaggi, le informazioni richieste all’allegato I, lettere da j) a s), possono essere indicate su un foglietto di istruzioni separato accluso all’imballaggio. Tale foglietto è considerato parte dell’etichetta fisica.
6. Il titolare dell’autorizzazione o il titolare del permesso di un prodotto fitosanitario può includere informazioni supplementari sull’etichetta fisica e sull’etichetta digitale, purché siano conformi al contenuto della rispettiva autorizzazione rilasciata conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009.
Articolo 2 Etichetta digitale
1. Un supporto dati quale definito all’articolo 2, punto 39), del regolamento (CE) n. 1272/2008 che rimanda all’etichetta digitale è stampato sull’etichetta fisica.
2. L’etichetta digitale è accessibile senza la necessità di un account ed è gratuita.
3. Al momento del ritiro di un prodotto fitosanitario dal mercato o, se del caso, al termine del periodo di tolleranza di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la relativa etichetta digitale è disattivata, o una chiara dicitura indicante che il prodotto non è più autorizzato nello Stato membro interessato è visibile all’utilizzatore.
Articolo 3 Informazioni sull’identificazione del prodotto fitosanitario e sulle sue condizioni d’uso
L’etichetta di un prodotto fitosanitario contiene informazioni sull’identificazione del prodotto fitosanitario e sulle sue condizioni d’uso come indicato nell’allegato I.
Articolo 4 Frasi tipo per lo smaltimento sicuro
L’etichetta di un prodotto fitosanitario contiene frasi tipo per lo smaltimento sicuro del contenitore del prodotto fitosanitario come indicato nell’allegato II, ove ciò sia richiesto in base ai criteri di applicazione stabiliti in tale allegato.
Articolo 5 Frasi tipo e pittogramma per la comunicazione dei pericoli
1. L’etichetta di un prodotto fitosanitario contiene frasi tipo per la comunicazione dei pericoli come indicato nell’allegato III, ove ciò sia richiesto in base ai criteri di applicazione stabiliti in tale allegato.
2. L’etichetta di un prodotto fitosanitario contiene una frase tipo e un pittogramma per comunicare il potenziale pericolo del prodotto per le api come indicato nell’allegato III, ove ciò sia richiesto in base ai criteri di applicazione stabiliti in tale allegato.
3. L’etichetta di un prodotto fitosanitario contenente microrganismi come sostanza attiva comprende una frase tipo per comunicare la possibilità che esso provochi reazioni di sensibilizzazione, come indicato nell’allegato IV.
Articolo 6 Frasi tipo per le misure di mitigazione del rischio
1. L’etichetta di un prodotto fitosanitario contiene frasi tipo per le misure di mitigazione del rischio come indicato nell’allegato V, ove ciò sia richiesto in base ai criteri di applicazione stabiliti in tale allegato.
2. Se necessario, le autorità competenti richiedono precisazioni supplementari nelle frasi tipo di cui all’allegato V qualora tale possibilità sia prevista tramite campi o spazi da completare.
Articolo 7 Frasi tipo relative alla semina di sementi conciate
1. Le frasi tipo relative alla semina di sementi conciate di cui all’allegato V, punto 7.2, sono riportate, ove ciò sia richiesto in base ai criteri di applicazione stabiliti in tale allegato, sia sull’etichetta del prodotto fitosanitario autorizzato per gli usi di concia delle sementi sia sull’etichetta e sui documenti di accompagnamento delle sementi conciate.
2. Se del caso, sull’etichetta e sui documenti di accompagnamento delle sementi conciate sono incluse anche frasi supplementari tratte dall’etichetta del prodotto fitosanitario relative alle misure di mitigazione del rischio.
3. Se necessario, le autorità competenti richiedono precisazioni supplementari nelle frasi tipo di cui all’allegato V qualora tale possibilità sia prevista tramite campi o spazi da completare.
Articolo 8 Informazioni fuorvianti sull’etichetta
L’etichetta di un prodotto fitosanitario non reca dichiarazioni fuorvianti, in particolare dichiarazioni che lascino intendere che il prodotto fitosanitario non è pericoloso o dichiarazioni non coerenti con la classificazione del prodotto fitosanitario a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 o con il contenuto dell’autorizzazione rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Articolo 9 Lingua
L’etichetta è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto fitosanitario è immesso sul mercato, salvo altrimenti disposto dallo Stato membro interessato.
Articolo 10 Prodotti oggetto di commercio parallelo
1. L’etichetta di un prodotto fitosanitario per il quale è stato concesso un permesso di commercio parallelo in uno Stato membro (Stato membro d’introduzione) a norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009 comprende i seguenti elementi aggiuntivi:
a) numero del permesso;
b) nome, indirizzo e numero di telefono del titolare del permesso. Questi possono sostituire il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di origine.
2. Il numero di lotto del prodotto fitosanitario è quello assegnato dal fabbricante del prodotto fitosanitario autorizzato nello Stato membro di origine.
Articolo 11 Prodotti fitosanitari da utilizzare a fini di ricerca e sviluppo
1. In deroga agli articoli da 1 a 7 del presente regolamento, l’etichetta di un prodotto fitosanitario da utilizzare per gli esperimenti o i test a fini di ricerca o sviluppo, di cui all’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1107/2009, è conforme, se del caso, solo all’allegato I, lettere c), d), e) e k).
2. L’etichetta contiene informazioni sulle condizioni specifiche imposte sulla base dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la dicitura «prodotto per impieghi sperimentali, non pienamente caratterizzato, maneggiare con estrema cautela».
Articolo 12 Misure transitorie
1. Il regolamento (UE) n. 547/2011 continua ad applicarsi all’etichetta dei prodotti fitosanitari per i quali l’autorizzazione o l’ultimo rinnovo dell’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono stati concessi sulla base di una domanda presentata prima del 1° gennaio 2028.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora l’etichetta di un prodotto fitosanitario in questione debba essere modificata dopo il 1° gennaio 2028, l’etichetta modificata di tale prodotto fitosanitario contiene un’etichetta digitale di cui all’articolo 2.
3. In deroga al paragrafo 1, l’etichetta dei prodotti fitosanitari può già essere conforme ad alcuni o a tutti i requisiti del presente regolamento. In tal caso l’etichetta aggiornata contiene almeno un’etichetta digitale di cui all’articolo 2.
4. In deroga al paragrafo 1, entro il 1° gennaio 2030 tutte le etichette dei prodotti fitosanitari contengono un’etichetta digitale di cui all’articolo 2.
Articolo 13 Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 547/2011 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 14 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.
[...]
ALLEGATO I
INFORMAZIONI SULL’IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO FITOSANITARIO E SULLE CONDIZIONI D’USO
ALLEGATO II
FRASI TIPO PER LO SMALTIMENTO SICURO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DEL LORO CONTENITORE (SD) E CRITERI DI APPLICAZIONE
ALLEGATO III
FRASI TIPO PER LA COMUNICAZIONE DEI PERICOLI E CRITERI DI APPLICAZIONE
ALLEGATO IV
FRASI TIPO PER I PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI MICROORGANISMI (RSMo)
ALLEGATO V
FRASI TIPO PER LE MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E CRITERI DI APPLICAZIONE
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