Decreto 5 aprile 2013
Definizione delle imprese a forte consumo di energia.
(GU n.91 del 18-04-2013)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate
(GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1)
Attenzione! Vedi Testo consolidato 2021
Articolo 1
Le sostanze attive indicate nella parte A dell'allegato sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte B dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze di base approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte C dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze attive a basso rischio approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte D dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze candidate alla sostituzione approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte E dell'allegato contenuto nel presente regolamento.
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In allegato Testo consolidato al 30.05.2019
Collegati:
Definizione delle imprese a forte consumo di energia.
(GU n.91 del 18-04-2013)

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