Rapporto ReNDiS 2020

Rapporto ReNDiS 2020
Rapporto ReNDiS 2020: la difesa del suolo in vent'anni di monitoraggio ISPRA sugli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
ISPRA Rapporti 328/2020
Il progetto ReNDiS...
ID 19851 | 20.06.2023
Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell’Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto
GU L 157/1 del 20.6.2023
Entrata in vigore: 10.07.2023
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Modifiche:
- Regolamento delegato (UE) 2024/1408 della Commissione del 14 marzo 2024 (GU L 2024/1408 del 21.5.2024)
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Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per determinare quando l’energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto può essere considerata pienamente rinnovabile. Tali norme si applicano alla produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto mediante elettrolisi e, per analogia, a filiere di produzione meno comuni.
Le norme si applicano a prescindere dal fatto che i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto siano prodotti nel territorio dell’Unione o al di fuori di esso.
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Articolo 9 Certificato di conformità
A prescindere dal fatto che i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto siano prodotti nel territorio dell’Unione o al di fuori di esso, per dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli da 3 a 7 del presente regolamento, a seconda dei casi in linea con l’articolo 8, il produttore di carburante può avvalersi di sistemi nazionali o sistemi volontari internazionali riconosciuti dalla Commissione in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.
Se il produttore di carburante adduce prove o dati ottenuti nell’ambito di un sistema oggetto di una decisione a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, nella misura in cui tale decisione riguardi la dimostrazione della conformità all’articolo 27, paragrafo 3, quinto e sesto comma, della medesima direttiva per mezzo del sistema, lo Stato membro non esige dai fornitori di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto ulteriori prove della conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento.
Articolo 10 Relazione
Entro il 1° luglio 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l’impatto delle prescrizioni del presente regolamento, segnatamente della correlazione temporale, sui costi di produzione, sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sul sistema energetico.
Articolo 11 Fase transitoria
Fino al 1° gennaio 2038 l’articolo 5, lettere a) e b), non si applica agli impianti di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto entrati in funzione prima del 1° gennaio 2028. La deroga non si applica ai supplementi di capacità di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto realizzati dopo il 1° gennaio 2028.
Articolo 12 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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