GHG emissions of all world countries

GHG emissions of all world countries / Update Ed. 2025
ID 20367 | Update 15.09.2025 / Attached
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Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
(GU n.194 del 04-08-2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/2020
Il Protocollo di Kiev
Il Protocollo di Kiev, conosciuto come il Protocollo PRTR – Pollutant Release and Transfer Registers, è stato adottato il 21 maggio 2003 dalla Riunione straordinaria delle Parti della Convenzione tenutasi ad Aarhus, del 1998 sul diritto di accesso all’informazione ambientale.
Il Protocollo, ratificato da 32 Paesi e dall’Unione Europea ed entrato in vigore l’8 ottobre 2009, sancisce l’obbligo, per i Paesi aderenti, di redigere un registro nazionale sull’inquinamento ovvero una banca dati strutturata e accessibile al pubblico contenente informazioni sulla produzione di emissioni e di sostanze inquinanti da parte dei principali settori produttivi.
Il fine è quello di monitorare le emissioni annue realmente emesse in atmosfera dagli stabilimenti industriali, rendendone i dati accessibili alle parti interessate e al pubblico.
Si tratta del primo strumento internazionale, legalmente vincolante, che obbliga le parti a istituire inventari o registri nazionali sulle emissioni e dei trasferimenti in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali, al fine di monitorare le emissioni annue effettive, e non quelle autorizzate, e di rendere maggiormente accessibili al pubblico le informazioni ambientali.
Il Protocollo è già applicato in Italia e negli altri Paesi dell'Unione europea in particolare con il Regolamento n. 166/2006/CE relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti aggiornando il precedente registro delle emissioni (già direttiva 96/61/CE), ampliando le sostanze inquinanti oggetto di indagine, gli stabilimenti industriali coinvolti e i settori di attività.
Il Regolamento n. 166/2006/CE, è stato attuato in IT con il DPR 11 luglio 2011, n. 157 che ha individuato le Autorità competenti per la valutazione delle dichiarazioni (MinAmbiente e Ispra) e stabilito tempi e modalità di presentazione della dichiarazione da parte dei gestori dei complessi industriali.
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