Decisione 2006/944/CE
Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell'amb...

Approvazione delle Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.
1. Sono approvate le linee guida ex decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA relativamente ai valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici, così come riportate nell’allegato 1 che costituisce parte integrante al presente decreto.
2. Ai sensi dell’art. 14, comma 8, lettera d) del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modifiche e integrazioni, le linee guida di cui al presente decreto sono
aggiornate con periodicità semestrale con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Nel caso in cui per pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura il Gestore adotta fattori di attenuazione diversi da zero, compresi comunque nell’intervallo 0÷3 dB, le Agenzie potranno provvedere al rilascio del parere ambientale di propria competenza vincolando la validità dello stesso alla effettuazione di misurazioni, una volta che l’impianto è attivo, volte alla verifica del rispetto dei limiti e quindi alla correttezza dei fattori di attenuazione utilizzati. Tale attività di controllo è a carico del gestore stesso.
Linee Guida ex decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 limitatamente a:
valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.
GU n. 252 del 27.10.2016
Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell'amb...

Chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera n. 6 de...

ID 15916 | 01.03.2022 / In allegato documenti e nota illustrativa
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