Regolamento delegato (UE) 2022/759

Regolamento delegato (UE) 2022/759 / Modifica Alleg. VII RED II
Regolamento delegato (UE) 2022/759 della Commissione del 14 dicembre 2021 che modifica l’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 per...
ID 10685 | 02.05.2020 - Scheda PDF allegata Abbonati
Per fronteggiare lo stato di emergenza causato dal Covid 19, è stata introdotta una disposizione dalla legge 24 Aprile 2020 n. 27 che consente di derogare alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal Codice dell’ambiente per l’effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti.
La legge 24 Aprile 2020 n. 27, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi (in GU n.110 del 29-04-2020 - SO n. 16), ha infatti introdotto nuovi limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo dei rifiuti.
Art. 113 -bis decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge dalla Legge 24 Aprile 2020 n. 27 (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale).
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
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Vedi Vademecum illustrato deposito temporaneo rifiuti
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18/02/1983
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