DM 5 febbraio 1998

DM 5 febbraio 1998 / Rifiuti non pericolosi in procedure semplificate - Consolidato 2016
ID 6996 | 21.09.2024 / In allegato
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplific...

ID 25273 | 08.01.2026
Decisione (UE) 2026/66 della Commissione del 23 dicembre 2025 che modifica le decisioni 2014/350/UE, 2014/391/UE, (UE) 2016/1332, (UE) 2016/1349 e (UE) 2017/176 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) e dei relativi requisiti di valutazione e verifica per i prodotti tessili, i materassi da letto, i mobili, le calzature e i rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù.
C(2025) 9163
(GU L, 2026/66, 6.1.2026)
________
Art. 1
- L’articolo 6 della decisione 2014/350/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 6 I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti “prodotti tessili” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028.».
Art. 2
- L’articolo 4 della decisione 2014/391/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4 I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti “materassi da letto” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2030.».
Art. 3
- L’articolo 4 della decisione (UE) 2016/1332 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4 I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti “mobili” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2029.».
Art. 4
- L’articolo 4 della decisione (UE) 2016/1349 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4 I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti “calzature” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028.».
Art. 5
L’articolo 4 della decisione (UE) 2017/176 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4 I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti “rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2029.».
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