Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili: 44.307
/ Documenti scaricati: 31.904.447

Decisione (UE) 2019/418

Decisione UE 2019 418

Decisione (UE) 2019/418

della Commissione del 13 marzo 2019 recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219

GU L 73/188 del 15.03.2019

_______

Articolo 1

Nell'allegato della decisione (UE) 2017/1214, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

Articolo 2

Nell'allegato della decisione (UE) 2017/1215, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

Articolo 3

Nell'allegato della decisione (UE) 2017/1216, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

Articolo 4

La decisione (UE) 2017/1217 è così modificata:

a) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/383/UE possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2019.»;

b) nell'allegato, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

Articolo 5

L'allegato della decisione (UE) 2017/1218 è modificato come segue:

a) nella sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale»;

b) nel «Criterio 5» («Sostanze escluse e soggette a restrizione»), lettera b), punto ii), la tabella 3 («Sostanze in deroga») è sostituita dalla tabella di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 6

L'allegato della decisione (UE) 2017/1219 è modificato come segue:

a) al «Criterio 1» («Tossicità per gli organismi acquatici»), l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«A causa della degradazione di talune sostanze nel processo di lavaggio, a quanto segue si applicano norme separate:

- perossido di idrogeno (H2O2) . da non includere nel calcolo del volume critico di diluizione (CDV),

- acido peracetico - da includere nel calcolo come acido acetico,

- l'acido ε-ftalimido-perossi-esanoico (PAP) - da includere nel calcolo come acido ε-ftalimido-esanoico (PAC).

I valori da utilizzare per il calcolo del CDV [ chronic ] per l'acido ε-ftalimido-esanoico (PAC) sono i seguenti:

DF(i) = 0,05

TF chronic(i) = 0,256 mg/l

Aerobica = R

Anaerobica = O»;

b) nella sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

...

ALLEGATO

Sostanza

Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008

Indicazione di pericolo

Tensioattivi

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Subtilisina

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Enzimi (1)

Sensibilizzazione della pelle, categorie di pericolo 1, 1 A, 1B

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categorie di pericolo 1, 1 A, 1B

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

NTA quale impurità in MGDA e GLDA (2)

Cancerogenicità, categoria di pericolo 2

H351 Sospettato di provocare il cancro

 ...

Collegati:

Allegati
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Decisione (UE) 2019/418) IT 384 kB 834

Articoli correlati Ambiente

Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024