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Decisione delegata (UE) 2026/1948

Decisione delegata (UE) 2026/1948 / Imballaggi in vetro cristallo

Decisione delegata (UE) 2026/1948 / Imballaggi in vetro cristallo

ID 27379 | 28 Ottobre 2026 / Allegato

Decisione delegata (UE) 2026/1948 
della Commissione, del 12 agosto 2026, che modifica la decisione 2001/171/CE per quanto riguarda gli imballaggi in vetro cristallo

C/2026/5778

GU L 2026/1948 del 28.10.2026

Entrata in vigore: 29.10.2026

__________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2025/40 stabilisce obblighi specifici in materia di etichettatura e di sostenibilità ambientale per l’intero ciclo di vita degli imballaggi al fine di consentirne l’immissione sul mercato.

(2) Conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/40 la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti dell’imballaggio non deve superare 100 mg/kg.

(3) Nell’ambito del regime istituito dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, abrogata dal regolamento (UE) 2025/40, i livelli totali di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente di cui all’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva non si applicavano, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della stessa, agli imballaggi o ai componenti di imballaggio interamente costituiti di vetro cristallo ai sensi della direttiva 69/493/CEE del Consiglio.

(4) La decisione 2001/171/CE della Commissione, adottata sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 94/62/CE, stabilisce le condizioni alle quali gli imballaggi in vetro possono superare i livelli di concentrazione di metalli pesanti stabiliti dalla legislazione dell’Unione in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, qualora tale superamento sia dovuto all’uso di vetro riciclato.

(5) Il regolamento (UE) 2025/40 non prevede la deroga generale precedentemente applicabile agli imballaggi realizzati interamente in vetro cristallo. Gli imballaggi costituiti interamente di vetro cristallo contengono, per definizione, concentrazioni elevate di ossido di piombo e non possono pertanto rispettare il livello limite di concentrazione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/40.

(6) Alla luce del progresso scientifico e tecnico è necessario stabilire condizioni specifiche per disciplinare la deroga temporanea e condizionale per tali imballaggi a norma dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2025/40.

(7) Diversi produttori di vetro cristallo hanno dimostrato che sono già stati compiuti progressi scientifici e tecnici verso lo sviluppo e la diffusione industriale di vetro cristallo senza piombo. Hanno altresì sviluppato e testato composizioni prive di piombo e hanno avviato investimenti in nuovi processi di produzione in grado di ridurre o eliminare l’uso del piombo. La transizione rimane tuttavia tecnicamente complessa perché i forni, i flussi di rottami di vetro e gli ambienti di produzione mantengono la contaminazione residua da piombo derivante da processi di produzione che, storicamente, sono basati su tale metallo. Il rispetto della soglia di 100 mg/kg richiede pertanto la realizzazione di specifiche infrastrutture per la produzione senza l’uso di piombo e la graduale eliminazione della contaminazione residua durante l’intero processo di fabbricazione.

(8) La produzione e la commercializzazione degli imballaggi in vetro cristallo sono organizzate attraverso una catena limitata e identificabile cui partecipa un numero limitato di produttori di vetro cristallo e le loro aziende clienti. Gli imballaggi restituiti a fini di riciclaggio possono essere fatti risalire al produttore originario di vetro cristallo mediante marcature permanenti e restituiti attraverso canali commerciali consolidati, consentendo la reintroduzione del vetro cristallo riciclato nel processo di fabbricazione in condizioni controllate. Tali disposizioni contribuiscono al funzionamento di un ciclo chiuso e controllato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2025/40.

(9) La produzione di imballaggi in vetro cristallo all’interno dell’Unione presenta volumi limitati e riguarda principalmente imballaggi di elevato valore destinati a prodotti di lusso nei settori delle bevande spiritose, dei profumi e dei cosmetici. Una parte significativa di tale produzione è esportata al di fuori dell’Unione.

(10) Gli imballaggi destinati a un contatto prolungato con i liquidi sono sottoposti a un trattamento di dealcalinizzazione che crea uno strato barriera di silice sulla superficie interna del vetro cristallo. Studi scientifici condotti dalla commissione francese per le energie alternative e l’energia atomica (CEA) indicano che questo trattamento riduce notevolmente il rilascio di piombo nel contenuto e rimane efficace per periodi di utilizzo prolungati. I produttori di vetro cristallo dovrebbero continuare a utilizzare tale trattamento per mantenere un elevato livello di protezione della salute durante il periodo di transizione.

(11) In considerazione dei volumi limitati di produzione degli imballaggi in vetro cristallo, della natura temporanea della deroga e dell’impegno dell’industria a completare la transizione verso il vetro cristallo senza piombo entro un periodo di tempo definito, è opportuno stabilire condizioni specifiche per l’applicazione della deroga di cui al regolamento (UE) 2025/40 agli imballaggi costituiti interamente o parzialmente da vetro cristallo.

(12) Al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare perturbazioni sproporzionate delle catene di approvvigionamento interessate, la deroga dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2029. L’industria si è impegnata a cessare la produzione del vetro cristallo entro il 31 dicembre 2028. Un periodo supplementare fino al 31 dicembre 2029 è necessario per consentire il completamento delle operazioni di finitura, compresa la lavorazione a freddo del vetro, la spedizione degli imballaggi già prodotti e l’immissione sul mercato dei prodotti da parte degli utilizzatori a valle, conformemente ai cicli commerciali applicabili ai prodotti di lusso dei settori dei profumi, i cosmetici e le bevande spiritose. Un periodo più breve rischierebbe di determinare la distruzione degli imballaggi già prodotti e pagati, senza contribuire a una transizione industriale più rapida.

(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2001/171/CE.

(14) Le misure di cui alla presente decisione sono coerenti con gli obiettivi del regolamento (UE) 2025/40 e garantiscono una soluzione proporzionata e temporanea della situazione specifica degli imballaggi in vetro cristallo, favorendo nel contempo la transizione verso materiali di imballaggio maggiormente sostenibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Modifica della decisione 2001/171/CE

La decisione 2001/171/CE è così modificata:

(1) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2025/40.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

(1) «introduzione deliberata»: l’atto di utilizzare volontariamente una sostanza nella formulazione di un imballaggio o di un componente di imballaggio qualora si desideri assicurarne la presenza nell’imballaggio finale o in suo componente al fine di garantire una caratteristica, un aspetto o una qualità specifici; l’impiego di materiale riciclato quale materia prima per la produzione di nuovi materiali di imballaggio non è considerato «introduzione deliberata», anche se una parte di tali materiali riciclati può contenere metalli regolamentati;

(2) «imballaggio in vetro cristallo»: l’imballaggio costituito interamente o parzialmente dalle categorie di vetro cristallo elencate nell’allegato I della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (*1);

(3) «produttore di vetro cristallo»: l’impresa che fabbrica imballaggi in vetro cristallo;

(4) «ciclo chiuso e controllato»: sistema in cui l’imballaggio di vetro cristallo è immesso sul mercato attraverso canali commerciali identificabili, è marcato in modo permanente per consentire l’identificazione del produttore, è restituito mediante accordi di raccolta controllata e riciclato mediante reintroduzione nel processo di fabbricazione del produttore di vetro cristallo da cui proveniva l’imballaggio.

sono inseriti gli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater seguenti:

«Articolo 5 bis

1.  Ai fini del presente articolo, per «fabbricato» si intende ottenuto o prodotto mediante un processo che prevede la combinazione di singole materie prima a temperature elevate per ottenere vetro fuso.

2. In deroga all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/40, gli imballaggi in vetro cristallo possono superare i livelli di concentrazione ivi menzionati fino al 31 dicembre 2029, a condizione che siano conformi all’articolo 5 ter e all’articolo 5 quater della presente decisione.

3.  Gli imballaggi in vetro cristallo contenenti piombo a seguito della sua introduzione deliberata o di una contaminazione residua possono essere fabbricati soltanto fino al 31 dicembre 2028.

4.  Gli imballaggi in vetro cristallo fabbricati prima del 31 dicembre 2028 possono continuare a essere sottoposti alle operazioni di finitura, compresa la lavorazione a freddo del vetro, nonché essere riempiti, etichettati, distribuiti e immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2029.

Articolo 5 ter

1.  L’introduzione deliberata di piombo è consentita soltanto nella misura necessaria alla fabbricazione di imballaggi in vetro cristallo.

2.  Gli imballaggi in vetro cristallo oggetto della deroga di cui all’articolo 5 bis sono sottoposti a un trattamento di dealcalinizzazione o a un processo equivalente che garantisca la formazione di una barriera superficiale per limitare il rilascio di piombo nel contenuto.

3.  I produttori di vetro cristallo adottano tutte le misure appropriate per sostenere la transizione verso una produzione di vetro cristallo senza piombo e cessano, entro il 31 dicembre 2028, la fabbricazione di imballaggi di vetro cristallo contenenti piombo introdotto deliberatamente.

Articolo 5 quater

1.  Gli imballaggi in vetro cristallo oggetto della deroga di cui all’articolo 5 bis recano una marcatura permanente che consente di identificare il produttore responsabile della fabbricazione.

2.  Gli operatori economici che immettono sul mercato prodotti in imballaggi in vetro cristallo mettono a disposizione degli utilizzatori finali informazioni sulla possibilità di restituire gratuitamente tali imballaggi a fini di riciclaggio.

3.  Gli imballaggi in vetro cristallo restituiti per essere riciclati sono trasferiti, direttamente o attraverso canali commerciali consolidati, al produttore di vetro cristallo identificato dalla marcatura permanente di cui al paragrafo 1.

4.  Gli imballaggi in vetro cristallo restituiti per essere riciclati possono essere reintrodotti nel processo di fabbricazione del produttore di vetro cristallo che li aveva fabbricati.

5.  I produttori di vetro cristallo conservano una documentazione adeguata a dimostrare il funzionamento del ciclo chiuso e controllato per gli imballaggi in vetro cristallo e, su richiesta, mettono tale documentazione a disposizione delle autorità competenti e della Commissione».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

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