Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione (UE) 2019/2135

ID 9711 | | Visite: 2218 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/9711

Decisione 2019 2135

Decisione (UE) 2019/2135 | Minamata eliminazione progressiva amalgama dentale

Decisione (UE) 2019/2135 del Consiglio del 21 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all’adozione di una decisione sull’eliminazione progressiva dell’amalgama dentale e che modifica l’allegato A della convenzione

GU L 324/1 del 13.12.2019

Entrata in vigore: 13.12.2019

_______

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:

(1) La convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2017/939  del Consiglio ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017.
(2) In applicazione della decisione MC-1/1 sul regolamento interno adottata dalla conferenza delle parti della convenzione alla prima riunione, le parti devono compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali.
(3) Nel corso della terza riunione della conferenza delle parti della convenzione, che si terrà il 25-29 novembre 2019 (COP 3), è prevista l’adozione di una decisione («proposta di decisione») sull’eliminazione progressiva dell’amalgama dentale e sulla modifica dell’allegato A della convenzione.
(4) È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di COP 3, in quanto la proposta di decisione, se adottata, avrà effetti giuridici perché le parti della convenzione dovranno adottare misure per attuarla a livello nazionale o regionale o a entrambi i livelli.
(5) La proposta di decisione prevede il divieto, a partire dal 2022, della produzione, dell’importazione e dell’esportazione dell’amalgama dentale destinato alla cura dei denti decidui, dei denti di minori di età inferiore ai 15 anni e di donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento. A partire dal 2025 prevede inoltre di estendere tale divieto alla produzione, all’importazione e all’esportazione dell’amalgama dentale per tutti gli altri usi, salvo nel caso in cui non siano disponibili alternative prive di mercurio. La proposta di decisione prevede la modifica dell’allegato A della convenzione quale strumento per recepire nella convenzione i suddetti divieti.
(6) L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio vieta, a decorrere dal 1° luglio 2018, l’uso dell’amalgama dentale nell’UE per le cure dei denti decidui, dei denti di minori di età inferiore a 15 anni e di donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, mentre l’articolo 19 di tale regolamento dispone che entro il 30 giugno 2020 la Commissione valuti e riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio sulla fattibilità di una graduale eliminazione nell’Unione dell’uso dell’amalgama dentale nel lungo termine, preferibilmente entro il 2030.
(7) Inoltre, l’articolo 10, paragrafi 1, 4 e 6, del regolamento (UE) 2017/852 dispone che l’amalgama dentale possa essere utilizzato nell’Unione solo in forma incapsulata pre-dosata, che gli studi odontoiatrici che utilizzano l’amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni siano dotati di separatori di amalgama e che i dentisti garantiscano che i loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonché i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale siano gestiti e raccolti da una struttura o da un’impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata.
(8) In sede di COP 3, l’Unione dovrebbe sostenere solo l’adozione di una decisione che sia coerente con l’acquis dell’Unione. Conseguentemente, la decisione proposta dovrebbe essere sostenuta solo nella misura in cui contiene disposizioni sull’eliminazione progressiva dell’uso dell’amalgama dentale per la cura dei denti decidui, dei denti di minori di età inferiore ai 15 anni e di donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio (COP 3) è a favore dell’adozione di una decisione sull’eliminazione progressiva dell’uso dell’amalgama dentale che sia coerente con l’acquis dell’Unione.

Articolo 2

Alla luce degli sviluppi alla COP 3, durante le riunioni di coordinamento in loco i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’articolo 1, se e per quanto coerente con l’acquis dell’Unione, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

______

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione UE 2019 2135.pdf)Decisione (UE) 2019/2135
 
IT502 kB495
Scarica questo file (UNEP-MC-COP-3-21_AmendAnnexA.English.pdf)UNEP/MC/COP.3/21
 
EN609 kB590

Tags: Ambiente Convenzione Minamata

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Apr 17, 2024 83

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024 ID 21698 | 17.04.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga… Leggi tutto
DPCM 22 febbraio 2024
Apr 12, 2024 119

DPCM 22 febbraio 2024

DPCM 22 febbraio 2024 ID 21682 | 12.04.2024 DPCM 22 febbraio 2024 - Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. (GU… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 873
Apr 04, 2024 221

Regolamento delegato (UE) 2024/873

Regolamento delegato (UE) 2024/873 / Procedure di assegnazione gratuita quote di emissioni ID 21631 | 04.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme… Leggi tutto
The implementation of the DNSH priciple EU 2024
Apr 02, 2024 111

The implementation of the ‘Do No Significant Harm’ principle in selected EU instruments

The implementation of the ‘Do No Significant Harm’ (DNS) principle in selected EU instruments / A comparative analysis ID 21608 | 02.04.2024 / In allegato In its more common formulation in the European Union (EU) policy context, the Do No Significant Harm principle aims to ensure that EU policies… Leggi tutto

Più letti Ambiente