Decreto 29 maggio 2019 n. 74
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Decreto 29 maggio 2019 n. 74
Regolamento relativo all'inserimento della farina di vinaccioli disoleata nell'allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(GU Serie Generale n.183 del 06-08-2019)
Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2019
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Art. 1. Modifiche alla Parte V, Allegato X, Parte II, Sezione 4, paragrafi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al paragrafo 1, Sezione 4, Parte II, Allegato X della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:
«h -bis ) Farina di vinaccioli disoleata, avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dalla disoleazione dei vinaccioli con n-esano per l’estrazione di olio di vinaccioli e da successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti meccanici e lavaggi, purché tutti i predetti trattamenti siano effettuati all’interno del medesimo stabilimento; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dello stabilimento stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al paragrafo 3.
Caratteristica |
Unità |
Valori minimi/massimi UNI 11459:2016 |
Metodi di analisi |
Umidità |
% (m di H2O/m totale) |
≤ 15 |
UNI EN 14774-1/2/3 |
N-Esano |
mg/kg |
≤ 30 |
UNI 22609 |
Ceneri sul secco |
% (m/m) |
≤ 5,9 |
UNI EN 14775 |
Potere calorifico inferiore sul secco |
MJ/kg ss |
≥ 16,5 |
UNI EN 14918 |
Potere calorifico inferiore sul tal quale (umidità 15%) |
MJ/kg tq |
≥ 15,7 |
UNI EN 14918 |
Solventi organici clorurati |
|
LR |
UNI EN ISO 16035 |
LR: il valore misurato, espresso in mg/kg, deve essere minore del Limite di Rilevabilità specifico per il metodo di analisi indicato in colonna |
2. Al paragrafo 3, Sezione 4, Parte II, allegato X della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’epigrafe, dopo le parole «lettera f) », sono aggiunte le seguenti: «e lettera h -bis )»;
b) al paragrafo 3.1, dopo le parole «“sansa di oliva disoleata”», sono aggiunte le seguenti: «o la denominazione “farina di vinaccioli disoleata”».
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