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Decreto 23 ottobre 2014

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Decreto 23 Ottobre 2014 Registro alberi monumentali

Decreto 23 ottobre 2014 / Registro degli alberi monumentali d'Italia

Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento.

GU n.268 del 18.11.2014

Elenco completo alberi monumentali

__________

Art. 1. Campo di applicazione e finalità

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni nonché quelli per la redazione ed il periodico aggiornamento, da parte degli stessi, delle regioni e del Corpo forestale dello Stato, di appositi elenchi rispettivamente a livello comunale, regionale e nazionale.

2. Fatti salvi i lavori di censimento già effettuati e le iniziative di tutela già poste in essere, l’obbiettivo del presente decreto è quello di ricondurre ad una maggiore omogeneità l’approccio al riconoscimento e alla selezione degli esemplari monumentali, nonché l’archiviazione del dato informativo, ciò nel presupposto che le regioni abbiano recepito a livello legislativo la defi nizione di
«albero monumentale» fornita dall’art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

Art. 2. Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia

1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, è istituito l’elenco degli alberi monumentali d’Italia. Alla sua gestione provvede centralmente il Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale, e in particolare il Servizio II - Divisione 6ª, avente competenze in materia di monitoraggio ambientale.

2. L’elenco degli alberi monumentali d’Italia si compone degli elenchi regionali di cui all’art. 7, comma 3,della legge 14 gennaio 2013, n. 10, predisposti oltre che dalle regioni a statuto ordinario, anche da quelle a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

3. Gli elenchi regionali si compongono degli elenchi predisposti da tutti i comuni del territorio nazionale sulla base di un censimento effettuato a livello comunale.

4. Negli elenchi di cui al presente articolo è fatta espressa menzione del vincolo paesaggistico sugli alberi monumentali eventualmente apposto ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e del vincolo eventualmente proposto ai sensi degli articoli 138, 139, 140 e 141 del Codice medesimo.

5. Gli elenchi regionali istituiti ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, restano salvi fi no al termine indicato dal comma 1 del successivo articolo per la redazione degli elenchi regionali.

Art. 3. Censimento degli alberi monumentali

1. Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; entro il 31 dicembre dello stesso anno, le regioni provvedono a redigere gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai comuni. Qualora presso le regioni siano già istituiti degli elenchi regionali ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, tali elenchi sono revisionati, accertando, attraverso apposite verifiche sugli esemplari già censiti, che sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati nel presente decreto.

2. Il censimento sarà realizzato dai comuni stessi sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato - Direzioni regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 4. Definizione di albero monumentale

1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, si intende per «albero monumentale»:

a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Ai fini dell’individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazione vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b) , si considerano gli esemplari appartenenti
sia a specie autoctone - specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l’intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell’uomo - che alloctone - specie non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografi ca, ma che vi sono giunte per l’intervento, intenzionale o accidentale, dell’uomo -.

Art. 5. Criteri di monumentalità

1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità, sono i seguenti:

a) pregio naturalistico legato all’età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l’altezza dendrometrica, l’ampiezza e proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale ma non è imprescindibile qualora gli altri criteri siano di maggiore significatività. A tale proposito, i valori soglia minimi della circonferenza sono individuati mediante appositi atti.
Importante nella valutazione è l’aspetto relativo alla aspettativa di vita dell’esemplare, che dovrà essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile sia sotto il profilo fitosanitario che statico, questo valutato mediante l’utilizzo delle metodologie in uso;

b) pregio naturalistico legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante è alla base del loro successo biologico e anche dell’importanza che ad essi è stata sempre attribuita dall’uomo nel corso della storia. Tali criteri hanno ragione di essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (es. condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (es. presenza di vento dominante) o per azioni dell’uomo (es. potature) che possano aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;

c) valore ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione ed al particolare habitat che ne garantisce l’esistenza.
L’albero può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;

d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifiche. A tale riguardo si considerano anche le specie estranee all’area geografi ca di riferimento, quindi esotiche, e alle specie che, seppur coerenti in termini di areale di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;

e) pregio naturalistico legato all’architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si
associano e con il contesto più generale in cui sono inserite.
Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d’intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

f) pregio paesaggistico: considera l’albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologicoculturale e quella percettiva. Il criterio di cui alla presente
lettera è verifi cato e valutato d’intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi.
Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi, ecc. Tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografi e, documenti scritti o audiovisivi. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d’intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. Nella applicazione dei suddetti criteri, da utilizzare, anche in modo alternativo, sarà assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l’albero insiste.

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