Nulla osta minerario per linee elettriche e impianti
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Nulla osta minerario per linee elettriche e impianti
ID 15616 | 01.02.2022 / Modelli allegati
Nulla osta dell’autorità mineraria ai sensi dell’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Procedura per la verifica della non interferenza con titoli minerari per la produzione di idrocarburi e lo stoccaggio di gas naturale di nuove linee elettriche di collegamento e relativi impianti.
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Art. 120. Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o radiotelefonici di Stato o che debbano attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto piu' vicino del perimetro dei medesimi e quelle che debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare beni di pertinenza dell'Autorita' militare o appoggiarsi ad essi, non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorita' interessate. Per le modalita' di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorita'.
La Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell’autorità mineraria ai sensi dell’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
La direttiva prevede che il proponente la realizzazione di linee elettriche, sia da fonti rinnovabili che ordinarie, verifichi direttamente la sussistenza di interferenze con le aree delle concessioni vigenti utilizzando i dati disponibili nel sito del Ministero dello sviluppo economico. Nel caso non vengano rilevate interferenze con attività minerarie, il progettista può rilasciare una dichiarazione di non interferenza che equivale a pronuncia positiva da parte dell’amministrazione mineraria prevista dall’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Nulla osta dell’Autorità mineraria ai sensi dell’articolo 120 del T.U. n. 1775/1933. Semplificazioni delle procedure.
L’art. 120 del T.U. n. 1775/1933 prescrive che "le condutture elettriche che debbono attraversare ... miniere ... non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate".
Nella fattispecie di competenza di questa Direzione generale si fa riferimento alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nell’ambito delle relative concessioni di coltivazione ed allo stoccaggio di gas naturale nell’ambito delle concessioni di stoccaggio.
Nel merito, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 28/2011, art. 12, co. 3, che prevede per le linee elettriche collegate ad impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la possibilità di sostituzione del nulla osta minerario con una dichiarazione di non interferenza ed in attesa dell’emanazione del relativo decreto ministeriale, al fine di garantire comunque la regolarità dell’azione amministrativa, con riferimento alla generalità delle fattispecie di linee elettriche si riportano nel seguito le pertinenti direttive della scrivente Direzione generale, che avranno valore a partire dal 1° luglio 2012.
Art. 12 Misure di semplificazione
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3. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia richiesti per l'autorizzazione, la connessione, la costruzione, l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e il rilascio degli incentivi ai medesimi impianti.
Il riordino e' effettuato sulla base dei seguenti criteri:
a) coordinare ed unificare, laddove possibile, i diversi oneri e garanzie al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni;
b) rendere proporzionato e razionale il sistema complessivo di oneri e garanzie;
c) rendere efficiente l'intero processo amministrativo ed accelerare la realizzazione degli impianti, corrispondendo agli obiettivi di cui all'articolo 3 e, al contempo, contrastando attivita' speculative nelle diverse fasi di autorizzazione, connessione, costruzione, esercizio degli impianti e rilascio degli incentivi;
d) prevedere la possibilita' di diversificare gli oneri e le garanzie per fonti e per fasce di potenza, tenendo conto dell'effetto scala;
e) coordinare gli oneri previsti dall'articolo 24, comma 4, lettera b), per l'assegnazione degli incentivi, quelli previsti dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, ai fini dell'autorizzazione, e quelli a garanzia della connessione degli impianti disposti anche in attuazione dell'articolo 1- septies, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 105 del 2010;
f) per gli oneri e le garanzie a favore di Regioni o di enti locali, prevedere principi minimi generali che restano validi fino all'emanazione di un'apposita normativa regionale;
g) definire i casi in cui l'acquisizione del nulla osta minerario, previsto dall'articolo 120 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, puo' essere sostituito da dichiarazione del progettista circa l'insussistenza di interferenze con le attivita' minerarie, prevedendo la pubblicazione delle informazioni necessarie a tal fine da parte dalla competente autorita' di vigilanza mineraria ed eventualmente coinvolgendo le Regioni interessate;
h) definire, con riferimento all'obbligo di rimessa in pristino del sito di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 le modalita' e le garanzie da rispettare per assicurare il corretto smaltimento dei componenti dell'impianto.
Per gli impianti integrati in una struttura esistente già connessa con la rete elettrica (ad esempio un impianto fotovoltaico da ubicare sul tetto di un fabbricato esistente già allacciato elettricamente) NON è richiesto il nulla osta.
La procedura semplificata è utilizzabile per la verifica di non interferenza con le concessioni di coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio di gas naturale rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico. Sono quindi escluse quelle relative alle Regioni a statuto autonomo, per le quali occorre fare riferimento ai competenti uffici regionali.
La verifica di non interferenza può essere effettuata utilizzando il WebGIS UNMIG oppure tramite i seguenti file in formato KML
- Permessi di ricerca di idrocarburi in formato KML
- Concessioni di coltivazione di idrocarburi in formato KML
- Concessioni di stoccaggio di gas naturale in formato KML
A seguito della verifica si può presentare uno dei seguenti casi.
1. Il progetto non interferisce con nessun titolo minerario.
Il nulla osta minerario può essere sostituito con una dichiarazione del progettista secondo il modello di seguito proposto.
La dichiarazione del progettista di insussistenza di interferenze equivale a pronuncia positiva da parte dell’amministrazione mineraria prevista dall’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Modello di dichiarazione di non interferenza (pdf) / Modello di dichiarazione di non interferenza (doc)
2. Il progetto interferisce con l'area di un titolo minerario ubicato in terraferma ma a seguito di specifico sopralluogo il proponente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari.
Anche in questo caso il nulla osta minerario può essere sostituito con dichiarazione del progettista secondo il modello di seguito proposto.
Inoltre è necessario inviare alla Sezione UNMIG territorialmente competente una dichiarazione sulla attuale insussistenza di interferenze, assumendo anche l’impegno di modificare l’ubicazione degli impianti, qualora all’atto dell’avvio dei lavori di realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari.
La dichiarazione del progettista di insussistenza di interferenze, unitamente alla comunicazione alla sezione UNMIG, equivale a pronuncia positiva da parte dell’amministrazione mineraria prevista dall’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Modello di dichiarazione di non interferenza II (pdf) / Modello di dichiarazione di non interferenza II (doc)
Modello di comunicazione alla Sezione UNMIG territorialmente competente (pdf) Modello di comunicazione alla Sezione UNMIG territorialmente competente (doc)
3. Il progetto interferisce con l’area di un titolo minerario ubicato in mare
In questo caso non essendo possibile rilevare con un sopralluogo che le aree di interesse siano prive di impianti è necessaria una valutazione tecnica del progetto da parte della Sezione UNMIG territorialmente competente.
Nel caso la Sezione UNMIG comunichi che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari il nulla osta minerario può essere sostituito con dichiarazione del progettista secondo il modello proposto al punto 2) opportunamente modificato con le indicazioni della Sezione UNMIG.
4. Il progetto interferisce con l'area di un titolo minerario ed è stata rilevata la presenza di impianti minerari
In questo caso devono essere effettuare le necessarie modifiche progettuali da concordare con la Sezione UNMIG territorialmente competente.
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