Decreto 7 agosto 2024
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Decreto 7 agosto 2024 / Sistema nazionale certificazione sostenibilita' biocombustibili e certificazione RFNBO e RCF
ID 22472 | 26.08.2024
Decreto 7 agosto 2024 Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato.
(GU n.199 del 26.08.2024)
Entrata in vigore: 27.08.2024
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Art. 1. Finalità del decreto
1. Il presente decreto aggiorna le disposizioni del decreto ministeriale 14 novembre 2019, ai sensi dall’art. 42, comma 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, stabilendo:
a) al Capo I, per i biocombustibili, al fine di accertarne la sostenibilità di cui all’art. 2, comma 2, lettera w):
1. le modalità di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili nonché le procedure di adesione allo stesso;
2. le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle informazioni sociali e ambientali di cui all’art. 2, comma 2, lettera i);
3. le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori devono rispettare per l’utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui all’art. 12;
4. le modalità di ottenimento della certificazione a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (Indirect Land Use Change, ILUC) di cui all’art. 10;
b) al Capo II, per i carburanti rinnovabili di origine non biologica (di seguito nominati RFNBO, Renewable Fuels of Non-Biological Origin) e per i carburanti da carbonio riciclato (di seguito nominati RCF, Recycled Carbon Fuel), le modalità per il riconoscimento sia del rispetto del criterio inerente alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che delle condizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2023/1184, nonché le disposizioni specifiche per l’idrogeno di origine biologica;
c) al Capo III, le attività di verifica del comitato e le disposizioni transitorie e finali.
Art. 2 Definizioni
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Art. 3. Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili
1. Il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità opera mediante l’applicazione dello schema di certificazione di cui all’art. 4, da parte dei seguenti soggetti:
a) gli organismi di accreditamento, che accreditano gli organismi di certificazione per lo schema di certificazione di cui all’art. 4 del presente decreto e verificano il corretto operato degli stessi;
b) gli organismi di certificazione, che operano ai sensi dell’art. 7;
c) gli operatori economici, che sono in possesso di un certificato di conformità dell’azienda; gli stessi si sottopongono alle verifiche periodiche da parte di un organismo di certificazione e assicurano la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;
d) il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il comitato, che effettuano il controllo sul rispetto della sostenibilità ai sensi del decreto legislativo
n. 199/2021, anche avvalendosi del GSE;
e) Ispra, che svolge attività di controllo a campione sui piani di monitoraggio trasmessi ai sensi dell’art. 42, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte degli organismi di certificazione e in particolare sul mantenimento del contenuto del carbonio nei suoli; annualmente, Ispra informa il comitato dell’esito di tale attività.
Art. 4. Schema nazionale di certificazione dei biocombustibili
1. Tutti i soggetti di cui all’art. 3 del presente decreto, ciascuno per la parte di propria competenza, operano in conformità allo schema di certificazione, derivante dal rispetto:
a) delle norme UNI TS 11429 e UNI TS 11567, laddove applicabili;
b) del regolamento tecnico (di seguito RT-31) adottato dall’Organismo nazionale di accreditamento;
c) delle modalità di svolgimento delle verifiche da parte degli organismi di certificazione, ai sensi dell’art. 7;
d) delle modalità di rilascio del certificato di conformità dell’azienda, ai sensi dell’art. 8;
e) della documentazione rilasciata dagli operatori economici in accompagnamento al prodotto, ai sensi dell’art. 9 per i biocombustibili e dell’allegato 1 del presente decreto;
f) della metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra, ai sensi dell’art. 11 per i biocombustibili;
g) della gestione del sistema di equilibrio di massa, ai sensi dell’art. 12.
[...]
Art. 5. Accreditamento
Art. 6. Operatore economico
Art. 7. Organismi di certificazione
Art. 8. Certificazione di conformità dell’azienda
Art. 9. Dichiarazione di sostenibilità e certificato di sostenibilità
Art. 10. Certificazione a basso rischio ILUC
Art. 11. Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra
Art. 12. Sistema di equilibrio di massa
Art. 13. Disposizioni per gli oli da cucina usati
Art. 14. Certificazione di gruppo
Art. 15. Disposizioni specifiche in materia di garanzie di origine della produzione di biometano
Art. 16. Disposizioni per gli operatori economici che non aderiscono al sistema nazionale italiano di certificazione
Art. 17. Requisiti per i biocarburanti e il biometano che beneficiano di incentivi
Art. 18. Adesione ai sistemi di certificazione per i RFNBO e RCF
Art. 19. Disposizioni relative all’idrogeno da fonte biologica
Art. 20. Attività di verifica da parte del comitato
Art. 21. Norme transitorie e abrogazione
Art. 22. Clausola di invarianza finanziaria
Art. 23. Entrata in vigore
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Collegati
Decreto 14 novembre 2019
Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199